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Superbonus, se i lavori sono gestiti dal general contractor quali costi sono detraibili?

Superbonus, se i lavori sono gestiti dal general contractor quali costi sono detraibili?

L’Agenzia delle Entrate spiega la differenza tra servizi legati ai lavori e servizi di coordinamento e come ottenere lo sconto in fattura

Vedi Aggiornamento del 31/10/2023
Foto: Yuliya Tsyhun ©123RF.com
Foto: Yuliya Tsyhun ©123RF.com
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 31/10/2023
19/04/2021 - Il Superbonus richiede una serie di adempimenti. Si va dalla progettazione dell’intervento all’effettiva realizzazione dei lavori, passando per diverse attestazioni e asseverazioni utili a dimostrare che le opere danno diritto alla detrazione maggiorata. In certi casi, tutte queste operazioni vengono gestite da un general contractor, che coordina i vari passaggi alleggerendo le incombenze a carico del beneficiario della detrazione.
 
Ma quali attività e servizi, presi in carico da general contractor, sono detraibili? Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate con la risposta 254/2021.
 

Superbonus e general contractor, il caso

Un contribuente si è rivolto all’Agenzia delle Entrate, spiegando di aver appaltato tutti gli interventi a un unico soggetto che agisce come contraente generale. Il contraente generale offre, in un unico contratto, sia il servizio di fornitura e posa in opera degli interventi che quello di progettazione dell'opera.
 
Le opere saranno fatturate dal fornitore unico che agisce come contraente generale. La progettazione sarà eseguita e fatturata dal predetto fornitore unico alla consegna ed approvazione dei documenti progettuali.
 
I servizi di coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, la redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE), la direzione dei lavori e la contabilità dell'opera, l'asseverazione sul rispetto dei requisiti tecnici e la corrispondente congruità delle spese, il visto di conformità e l'esecuzione del servizio di responsabile dei lavori, saranno eseguiti da professionisti incaricati dal contribuente, secondo le modalità pattuite con ogni singolo professionista. I professionisti incaricati emetteranno fattura al contraente generale, che pagherà i professionisti e fatturerà al contribuente lo stesso importo, senza alcun ricarico.
 
Il contribuente ha quindi chiesto all’Agenzia se può beneficiare del Superbonus e usufruire dello sconto in fattura sia per le opere e i servizi svolti dal contraente generale sia per quelle svolte dai singoli professionisti.
 

Superbonus e general contractor, le spese detraibili

L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che sono agevolabili con il Superbonus, oltre ai lavori, le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni, così come le altre spese collegate all’intervento effettivamente realizzato, come l’acquisto dei materiali, la progettazione, le altre spese professionali richieste dal tipo di lavori, ad esempio perizie e sopralluoghi, e i costi strettamente correlati alla realizzazione degli interventi, come l’installazione di ponteggi e lo smaltimento dei materiali.
 
Dal momento che le spese sono addebitate dai vari soggetti al contraente generale, e che quest’ultimo le riaddebita al contribuente, beneficiario della detrazione, l’Agenzia ha spiegato che nella fattura emessa dal contraente generale deve essere descritto in maniera puntuale il servizio ed indicato il soggetto che lo ha reso.
 
L’Agenzia ha aggiunto che il beneficiario della detrazione può ottenere lo sconto in fattura anche in relazione ai servizi resi dai professionisti direttamente incaricati e non dal general contractor. A praticare lo sconto, ed acquisire il corrispondente credito di imposta, è il general contractor e non i singoli professionisti. Le condizioni e gli effetti dello sconto in fattura devono essere gli stessi che si sarebbero verificati se a praticare lo sconto fossero stati i singoli professionisti.
 
L’Agenzia ha infine precisato che sono agevolabili le spese caratterizzate da un'immediata correlazione con gli interventi. Come già chiarito con la Circolare 30/E/2020non sono agevolabili i compensi riconosciuti all’amministratore di condominio per le sue attività di coordinamento e raccordo. L’Agenzia ritiene che la stessa considerazione possa essere estesa al general contractor e che non possano ottenere il Superbonus le spese per l’eventuale corrispettivo corrispostogli per le attività di mero coordinamento.
 
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