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Superbonus, le nuove regole per case singole e condomìni

Superbonus, le nuove regole per case singole e condomìni

Per le unifamiliari 110% esteso al 2022 senza tetto Isee ma con lavori conclusi al 30% entro giugno. Per i condomìni bonus fino al 2023 al 110%, nel 2024 al 70% e nel 2025 al 65%

Aggiornato al 31/12/2021
Superbonus, le nuove regole per case singole e condomìni
di Rossella Calabrese Aggiornato al
30/12/2021 - Spetterà fino al 31 dicembre 2022 il superbonus 110% sulle abitazioni unifamiliari, a condizione che al 30 giugno 2022 siano stati effettuati i lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo. Eliminati il tetto Isee di 25.000 euro e la scadenza del 30 settembre 2021 per la presentazione della Cilas, ipotizzati nel ddl di Bilancio.
 
Per i condòmini e per gli immobili da 2 a 4 unità posseduti da un unico proprietario, il bonus sarà del 110% ancora per due anni (fino al 2023) e poi scenderà al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025. Tali scadenze valgono anche nei caso in cui questi soggetti realizzino lavori di demolizione e ricostruzione di edifici (assimilati a ristrutturazione dall’art. 3, comma 1, lettera d, del DPR 380/2001 - TU Edilizia). 

Stesse scadenze e aliquote valgono per gli interventi effettuati sulle parti comuni condominiali, per quelli realizzati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari del condominio o dell’edificio dell’unico proprietario (interventi trainati).

Stesse proroghe con riduzione dell’aliquota sono previste per le Onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale (Aps).
 
Sono queste le principali novità per il superbonus contenute nella Legge di Bilancio 2022 approvata dalla Camera con 414 voti favorevoli, 47 contrari e 1 astenuto. 

 

Gli Iacp ed enti assimilati e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, invece, potranno fruire del superbonus 110% fino al 31 dicembre 2023, a condizione che entro giugno 2023 abbiano completato almeno il 60% degli interventi.
 
Per i lavori di riduzione del rischio sismico nei Comuni dei crateri sismici, il superbonus spetterà nella misura del 110% fino al 31 dicembre 2025.
 
Confermate le agevolazioni per le colonnine per la ricarica per le auto elettriche installate nelle aree condominiali: bonus del 110% con tetto di spesa di 1.500 euro (per colonnina) per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino massimo 8 colonnine; 1.200 euro se si installano più di 8 colonnine. Chi sceglie la detrazione Irpef, avrà il rimborso in 4 anni (non più 5).

Parallelamente alle detrazioni, sono estese le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito
 

Superbonus 110%, scadenze in funzione dei beneficiari

È utile sottolineare che la normativa che regola il superbonus fissa scadenze diverse non in base all'intervento (riqualificazione energetica, miglioramento sismico, acquisto di casa antisismica, ecc.) ma in base al beneficiario (persona fisica, condominio, Onlus, ecc.). Ne consegue che, per individuare la scadenza che interessa, occorre tener presente non tanto quale lavoro si effettua ma chi lo effettua.

Ad esempio, un intervento di isolamento termico realizzato da una persona fisica (su casa unifamiliare) sarà agevolato al 110% fino al 30 giugno 2022 (o fino al 31 dicembre 2022 se al 30 giugno 2022 sia stato effettuato almeno il 30% dell’intervento complessivo); lo stesso intervento realizzato da un condominio sarà agevolato al 110% fino al 2023

O ancora, il sismabonus acquisti al 110%, essendo una particolare forma di sismabonus destinata alle persone fisiche, scadrà il 30 giugno 2022

Per tutti gli interventi agevolati al 110%, i diversi beneficiari, dopo le scadenze che competono loro, potranno continuare a fruire dei bonus con le aliquote ordinarie fino al 2024.
 


Novità per gli interventi di superamento delle barriere architettoniche: oltre al bonus 110% come intervento trainato, è prevista una detrazione del 75% per chi installa ascensori e montacarichi nelle abitazioni unifamiliari (con tetto di spesa di 50mila euro) e in condominio (con tetto di spesa di 40mila euro per ciascuna unità nei condomìni fino a 8 unità, e di 30mila euro nei condomìni oltre le 9 unità).

Sono stati reinseriti i prezzari DEI tra quelli validi per l’attestazione della congruità delle spese nei per i lavori agevolati con bonus diversi dal superbonus. Viene così corretto il problema creato dal Decreto Antifrodi, evidenziato dall’Agenzia delle Entrate e segnalato da imprese e professionisti che aveva disorientato gli addetti ai lavori. Nel testo definitivo della Legge di Bilancio, i prezzari DEI valgono per le asseverazioni di congruità delle spese emesse in qualsiasi data.
 
La Legge di Bilancio 2022 contiene anche la conversione in legge del DL 157/2021 Antifrodi e conferma le misure di controllo messe in atto dall’Agenzia delle Entrate e il recupero delle detrazioni non dovute (e relative sanzioni) entro il quinto anno successivo a quello della violazione.
 

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