
Compenso del progettista, Anac: ‘va indicato anche nelle indagini di mercato’
PROFESSIONE
Compenso del progettista, Anac: ‘va indicato anche nelle indagini di mercato’
L’Anticorruzione spiega che i potenziali concorrenti devono poter verificare la congruità dell’importo stabilito e se la partecipazione alla gara è conveniente
Vedi Aggiornamento
del 03/02/2023

02/08/2022 - Il compenso del progettista deve essere sempre noto e va indicato anche nella fase che precede la procedura negoziata, cioè quando viene avviata l’indagine di mercato.
L’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) ha spiegato, in una nota, che le prestazioni richieste ai professionisti devono essere note in modo che i potenziali concorrenti possano verificare la congruità dell’importo stabilito e valutare se convenga partecipare alla gara.
In caso di omissione di un livello di progettazione, ha aggiunto l’Anac, questo viene unificato al livello successivo e la Stazione appaltante deve remunerare anch le prestazioni relative al livello di progettazione omesso.
Secondo il CNI, il corrispettivo a base della gara non coincide con l’importo calcolato secondo i parametri del DM 17 giugno 2016.
Il Comune di Pesaro ha replicato spiegando di aver avviato una indagine di mercato per verificare la presenza di eventuali operatori economici interessati a partecipare alla selezione e che tale avviso non costituisce “procedura di gara”, la quale avrebbe comportato l’obbligo di riportare nei documenti di gara il procedimento adottato per la determinazione dell’importo del corrispettivo.
Il Comune ha aggiunto che l’oggetto dell’appalto riguarda un unico livello di progettazione “definitiva-esecutiva”, predisposta omettendo un livello di progettazione. Quindi l'importo calcolato dal Cni è diverso in quanto questo considera alcune prestazioni che non sono richieste dalla stazione appaltante.
L’Anac ha ricordato che le stazioni appaltanti possono derogare all’obbligo di determinare il corrispettivo a base d’asta mediante applicazione delle tabelle del decreto “Parametri” se forniscono una motivazione adeguata ma, ha sottolineato, il Comune non ha fornito nessuna spiegazione.
Per quanto riguarda l’omissione di un livello di progettazione, l’Anac ha ribadito che se la stazione appaltante omette livelli di progettazione, non li sopprime ma li unifica al livello successivo, che deve contenere tutti gli elementi previsti per il livello omesso, al fine di salvaguardare la qualità della progettazione. Per calcolare il compenso da riconoscere al progettista, la stazione appaltante deve tenere conto di tutte le prestazioni richieste per l’incarico oggetto dell’affidamento anche se riconducibili ai livelli di progettazione omessi. In caso contrario si incorrerebbe nella violazione del principio dell’equo compenso, volto a garantire una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità della prestazione. La fusione dei livelli progettuali, infatti, non comporta il riassorbimento della remunerazione della prestazione.
L’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) ha spiegato, in una nota, che le prestazioni richieste ai professionisti devono essere note in modo che i potenziali concorrenti possano verificare la congruità dell’importo stabilito e valutare se convenga partecipare alla gara.
In caso di omissione di un livello di progettazione, ha aggiunto l’Anac, questo viene unificato al livello successivo e la Stazione appaltante deve remunerare anch le prestazioni relative al livello di progettazione omesso.
Compenso del progettista, il caso
L’Anac si è pronunciata in seguito alla segnalazione, inviata dal Consiglio nazionale degli ingegneri (CNI), sull’affidamento del servizio di progettazione di un edificio adibito a polo di infanzia a Pesaro, finanziato con i fondi del PNRR per un importo di 156.621 euro.Secondo il CNI, il corrispettivo a base della gara non coincide con l’importo calcolato secondo i parametri del DM 17 giugno 2016.
Il Comune di Pesaro ha replicato spiegando di aver avviato una indagine di mercato per verificare la presenza di eventuali operatori economici interessati a partecipare alla selezione e che tale avviso non costituisce “procedura di gara”, la quale avrebbe comportato l’obbligo di riportare nei documenti di gara il procedimento adottato per la determinazione dell’importo del corrispettivo.
Il Comune ha aggiunto che l’oggetto dell’appalto riguarda un unico livello di progettazione “definitiva-esecutiva”, predisposta omettendo un livello di progettazione. Quindi l'importo calcolato dal Cni è diverso in quanto questo considera alcune prestazioni che non sono richieste dalla stazione appaltante.
Compenso progettista, Anac: ‘va sempre indicato’
L’Anac ha spiegato che tra le informazioni da indicare nell’avviso di avvio dell’indagine di mercato c’è il valore dell’affidamento. Per quantificarlo correttamente, si legge nella nota, non si può prescindere dal calcolo dei compensi che saranno posti a base d’asta nell’ottica di garantire la massima trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa.L’Anac ha ricordato che le stazioni appaltanti possono derogare all’obbligo di determinare il corrispettivo a base d’asta mediante applicazione delle tabelle del decreto “Parametri” se forniscono una motivazione adeguata ma, ha sottolineato, il Comune non ha fornito nessuna spiegazione.
Per quanto riguarda l’omissione di un livello di progettazione, l’Anac ha ribadito che se la stazione appaltante omette livelli di progettazione, non li sopprime ma li unifica al livello successivo, che deve contenere tutti gli elementi previsti per il livello omesso, al fine di salvaguardare la qualità della progettazione. Per calcolare il compenso da riconoscere al progettista, la stazione appaltante deve tenere conto di tutte le prestazioni richieste per l’incarico oggetto dell’affidamento anche se riconducibili ai livelli di progettazione omessi. In caso contrario si incorrerebbe nella violazione del principio dell’equo compenso, volto a garantire una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità della prestazione. La fusione dei livelli progettuali, infatti, non comporta il riassorbimento della remunerazione della prestazione.