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Accesso civico al permesso di costruire con limiti? Tar e Garante Privacy discordano

Accesso civico al permesso di costruire con limiti? Tar e Garante Privacy discordano

Per i giudici non devono esserci limiti, il Garante teme che si ledano gli interessi economici e commerciali e il diritto d’autore

Vedi Aggiornamento del 25/10/2023
Accesso civico al permesso di costruire - Foto: Jaruek Chairak123RF.com
Accesso civico al permesso di costruire - Foto: Jaruek Chairak123RF.com
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 25/10/2023
19/07/2023 - L’accesso civico al permesso di costruire deve essere senza limiti? A questa domanda ha risposto il Tar Campania con la sentenza 3897/2023.
 
L’accesso civico, ai sensi del D.lgs. 33/2013, garantisce l’accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, compresi quelli che le PA non sono obbligate a pubblicare.
 
Ma cosa accade al permesso di costruire? Ci sono dati o elementi che, se resi pubblici, potrebbero danneggiare gli interessi del titolare del permesso di costruire?
 
La pronuncia del Tar è interessante perché le argomentazioni fornite stridono con le indicazioni fornite nel 2020 dal Garante della Privacy.
 

Accesso civico al permesso di costruire, il caso

I giudici hanno esaminato il ricorso contro il diniego, espresso da un Comune, su una domanda di accesso civico a un permesso di costruire.
 
Secondo il Comune, l’accesso civico al permesso di costruire avrebbe pregiudicato la tutela degli interessi personali, economici e commerciali, tra cui la proprietà intellettuale degli elaborati progettuali.
 
Il Comune riteneva, inoltre, che gli atti richiesti avessero natura endoprocedimentale e, come tali, non fossero soggetti all’obbligo di pubblicazione.
 
 

Accesso civico al permesso di costruire senza limiti

Il Tar ha accolto il ricorso spiegando che la pratica edilizia del permesso di costruire non contiene dati personali che non siano già conosciuti.
 
I giudici hanno aggiunto che i titoli edilizi sono atti soggetti a pubblicazione all’albo pretorio sulla base dell’articolo 20 del Testo unico dell'edilizia (Dpr 380/2001).
 
Secondo il Tar, l’accesso civico al permesso di costruire non pregiudica gli interessi economici e commerciali, compresa la proprietà intellettuale, perché relazioni tecniche, planimetrie, sezioni e tabelle di dimensionamento allegate sono mere rappresentazioni grafiche, utili a rappresentare sul piano reale l’attività edilizia da realizzare.
 
Di conseguenza, prendere visione di tali documenti non implica alcuna lesione degli interessi economici, commerciali e della tutela del diritto d’autore.
 

Accesso civico al permesso di costruire, cosa pensa il Garante della Privacy

È interessante notare che, nel 2020, l’Autorità garante per la protezione dei dati personali ha spiegato che possono essere diffusi i dati e le informazioni relativi al permesso di costruire, ma non quelli che, rivelando dati sensibili o tutelati dalla proprietà intellettuale e dal diritto d’autore, potrebbero causare un danno economico.
 
Il Garante della Privacy ha ritenuto che non debbano essere diffusi agibilità, planimetrie, piante architettoniche, relazioni geologiche, prospetti, piante grafiche, rilievi, allaccio utenze, collaudi, tabelle riepilogative, elaborati, relazioni tecniche, materiali fotografici, visure catastali, schede relative al patrimonio aziendale immobiliare e strumentale, numero e qualifica degli addetti, dati di produzione. 
 
La pronuncia del Tar vale solo per il caso esaminato e potrebbe essere riformata dal Consiglio di Stato. Bisognerà quindi attendere per capire cosa decideranno i giudici in un eventuale ricorso in appello o in altri casi analoghi.
 
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