21/08/2023 - L’apertura o chiusura di porte e finestre è un intervento di ristrutturazione edilizia che richiede il permesso di costruire.
Negli anni, però, le modifiche al testo unico dell’edilizia hanno creato dei dubbi sulla corretta classificazione degli interventi e, di conseguenza, sul titolo abilitativo necessario.
Sull’argomento è intervenuto il tar Lazio con la sentenza 12930/2023.
Apertura e chiusura di porte e finestre, il caso
Il proprietario di un villino di sette vani, che si sviluppa su piano seminterrato, piano terra e primo piano, e si trova in un Parco sottoposto a vincolo, realizza alcune modifiche edilizie che, a suo avviso sono finalizzate alla manutenzione e migliore utilizzazione dell’immobile.
Queste modifiche sono: la sostituzione di una porta con un tratto di muratura a chiusura di un accessorio a piano terra, la chiusura di una finestra della parete laterale del terrazzo, la chiusura di una cantina e una diversa distribuzione degli spazi interni.
Il Comune ordina la sospensione dei lavori e poi la demolizione delle opere che, qualificandosi come restauro e risanamento conservativo, avrebbero richiesto la Dia (oggi Scia).
Il proprietario presenta ricorso sostenendo che le opere non sono un restauro e risanamento conservativo, ma una manutenzione ordinaria straordinaria. Le opere, sottolinea, sono state realizzate nel 2013, quando il Testo Unico dell’edilizia considerava la manutenzione straordinaria un
intervento di edilizia libera, di conseguenza non richiedono alcun titolo abilitativo.
Apertura e chiusura di porte e finestre, è una ristrutturazione edilizia
I giudici osservano che, tra le opere di manutenzione straordinaria, solo a seguito delle modifiche del Decreto Semplificazioni (DL 76/2020) sono state introdotte le modifiche ai prospetti degli edifici per consentire l’agibilità o l’accesso. La giurisprudenza, prima di queste modifiche, escludeva che l’apertura di finestre o balconi fosse riconducibile alla manutenzione straordinaria e riteneva necessario il permesso di costruire.
Analogamente, spiega il Tar, l’apertura di finestre in area vincolata era considerata una ristrutturazione edilizia e tale considerazione può essere estesa anche al caso in cui la finestra venisse chiusa.
I giudici concludono il caso affermando che, a prescindere dalla classificazione dell’apertura di finestre come manutenzione straordinaria o ristrutturazione edilizia, le opere devono essere valutate nel loro complesso. Analizzando l’impatto che creano su un immobile in area vincolata, il Tar respinge il ricorso e conferma la sospensione dei lavori.
Cosa accade oggi? Il Testo unico dell’edilizia aggiornato classifica come ristrutturazione edilizia gli interventi che portano ad un organismo edilizio diverso dal precedente. Per questi lavori è richiesto il permesso di costruire.