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Le novità del nuovo DM Requisiti Minimi
di Roberto Nidasio - CTI Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente

Le novità del nuovo DM Requisiti Minimi

Indicazioni per i punti di ricarica dei veicoli elettrici, le prestazioni dell’involucro e i ponti termici nel testo all’esame delle Regioni

Vedi Aggiornamento del 20/01/2025
Decreto Requisiti Minimi - Foto: madmaxer 123RF.com)
Decreto Requisiti Minimi - Foto: madmaxer 123RF.com)
di Roberto Nidasio - CTI Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente
Vedi Aggiornamento del 20/01/2025
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19/04/2024 - È recentemente stata inviata alle Regioni la bozza del nuovo DM “Requisiti Minimi”. Tale provvedimento sostituirà l’attuale e omonimo DM 26 giugno 2015, modificando il decreto attuativo della legislazione italiana sull’efficienza energetica degli edifici, il quale fissa tutta una serie di requisiti che devono essere rispettati in caso di nuova costruzione o ristrutturazione di edifici esistenti.

In questo articolo vedremo quali sono le principali novità della bozza rispetto alla versione vigente. Iniziamo con il dire che gli obiettivi di questo progetto di revisione del Decreto sono stati essenzialmente tre:
  1. Dare piena attuazione al D.lgs. 48/2020 (il quale recepisce la cosiddetta EPBD III, cioè la Direttiva 844/2018/UE);
  2. Integrare nel testo del decreto tutte le FAQ (Frequently Asked Questions) ovvero i chiarimenti che in questi anni sono stati ufficialmente forniti;
  3. Migliorare alcuni aspetti del decreto, relativi ad alcune verifiche che, in alcuni casi, risultavano eccessivamente difficoltose da rispettare.

 
Nuovo Decreto Requisiti Minimi e punti di ricarica dei veicoli elettrici

Per quanto riguarda il primo punto, la principale novità riguarda l’introduzione di requisiti e prescrizioni per l’integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici. Tali obblighi riguardano ovviamente solo gli edifici dotati di posti auto e sono distinti per il settore non residenziale e quello residenziale. Per gli edifici non residenziali, è previsto l’obbligo di installazione di un certo numero di punti di ricarica a seconda del numero di posti auto e del fatto che si tratti di una nuova costruzione o di una ristrutturazione di un edificio esistente. Per gli edifici residenziali, invece, è previsto solo l’obbligo di predisposizione all’installazione di punti di ricarica (canalizzazioni per l’impianto elettrico mediante tubi corrugati).

 
Nuovo Decreto Requisiti Minimi , le FAQ e i chiarimenti

Per quanto concerne le FAQ, di fatto sono stati recepiti nel testo tutti i chiarimenti che riguardavano appunto il DM Requisiti Minimi. A tal proposito, ricordiamo che questa operazione di revisione riguarda solo il suddetto decreto e non il DM “Linee Guida APE” e il DM “Relazioni Tecniche”. Questi ultimi due, facenti sempre parte del pacchetto “DM 26 giugno 2015”, rimarranno, per il momento, inalterati.

Ciò detto, veniamo forse alle novità più interessanti soprattutto per i progettisti dell’involucro edilizio. I maggiori cambiamenti riguardano e si concentrano in particolare su due aspetti: i ponti termici e le verifiche sul parametro H’t.

Il filo conduttore seguito per entrambi è stato quello di rendere le verifiche di legge più puntuali e possibili anche in casi abbastanza particolari (pensando soprattutto agli edifici esistenti).

Riguardo i ponti termici, si è tenuto conto che per gli edifici esistenti la correzione dei ponti termici non avesse le stesse possibilità di un edificio nuovo e che ci fossero dei casi nei quali la particolare conformazione dell’edificio rendesse molto difficile, se non impossibile, il rispetto delle verifiche di legge. In questi casi, si è convenuto che, piuttosto che indurre il progettista a non effettuare alcun intervento di isolamento per via delle difficoltà tecnico-economiche, fosse più opportuno accontentarsi di un risultato non ottimale, ma comunque energeticamente migliore rispetto alla situazione di partenza.

Si è quindi convenuto di introdurre, accanto alle trasmittanze delle sezioni correnti delle strutture, anche i cosiddetti “ponti termici di riferimento”. Sono stati infatti calcolati, da un lato, ponti termici per gli edifici nuovi e, dall’altro, ponti termici per gli edifici esistenti. Sebbene l’approccio sia simile, sono sostanziali le differenze tra nuovi ed esistenti. Per gli edifici nuovi e per le ristrutturazioni di primo livello, sono stati infatti considerati solamente i ponti termici ineliminabili (cioè, quelli dovuti alla particolare configurazione architettonica dell’edificio) e le trasmittanze di riferimento sono state calcolate, con metodi ad elementi finiti, considerando sempre un isolamento dall’esterno.

Per le ristrutturazioni di secondo livello, invece, è stato considerato un numero maggiore di ponti termici, con diversi interventi possibili (isolamento dall’interno e in intercapedine). Non solo: vi è anche da considerare che i ponti termici di riferimento per edifici nuovi e ristrutturazioni importanti di primo livello, di fatto vanno a completare l’edificio di riferimento (non ci sono verifiche sulle trasmittanze puntuali delle strutture), mentre i ponti termici per le ristrutturazioni importanti di secondo livello vanno ad impattare e si applicano alle verifiche sulle trasmittanze (saranno da verificare le trasmittanze delle strutture comprensive di ponti termici).

Ragionamento simile anche sul parametro H’t (ricordiamo che questo parametro è una sorta di trasmittanza media dell’involucro, pensato principalmente come parametro complementare, per gli edifici nuovi, alle verifiche sull’EP). Ora, sugli edifici nuovi si è tutti d’accordo che avere involucri con una bassa trasmittanza media sia una buona cosa. Tuttavia, raggiungere certe prestazioni partendo da edifici esistenti molto vetrati non è così semplice (per via del fatto che, in generale, i componenti vetrati hanno una trasmittanza termica 3-4 volte maggiore rispetto ai componenti opachi, alzando inevitabilmente la trasmittanza media anche qualora si utilizzino i migliori serramenti sul mercato).

Cosa è stato quindi fatto? Innanzitutto, si è pensato di eliminare la verifica dell’H’t per le ristrutturazioni di secondo livello, essendo già previste le verifiche delle trasmittanze per i singoli componenti edilizi. Per le ristrutturazioni importanti di primo livello, considerando, come abbiamo detto, che l’involucro esistente possa essere costituito da una rilevante superficie vetrata e che tale aspetto può avere un importante impatto sull’esito della verifica, si è proposto di riformulare il limite, facendolo variare in funzione della percentuale di superficie vetrata e della zona climatica.

Queste sono, in sintesi, le novità forse più impattanti e rilevanti sul decreto, il quale tuttavia potrà ancora essere revisionato per tener conto dei commenti delle Regioni e delle Province Autonome. In ogni caso, la sua pubblicazione è prevista per l’anno corrente.
 
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