
Abusi edilizi, il rischio di danneggiare parti legittime non ferma l'ordine di demolizione
NORMATIVA
Abusi edilizi, il rischio di danneggiare parti legittime non ferma l'ordine di demolizione
Il Tar Campania spiega in quali casi il Comune non è tenuto a verificare l’impatto dell’abbattimento delle opere
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del 18/11/2024

13/11/2024 - Gli abusi edilizi devono sempre essere demoliti. In alcuni casi, però, è consentito il pagamento di una multa alternativa alla demolizione, ad esempio quando l’abbattimento non è possibile senza causare danni alle strutture realizzate in modo legittimo.
Sorge però un dubbio: in caso di contenzioso, i giudici devono verificare preventivamente la presenza di opere legittime che potrebbero essere danneggiate dalla demolizione?
La risposta non è univoca, ma dipende da una serie di fattori, come il tipo di abuso edilizio e l’iter del contenzioso.
Gli abusi edilizi consistono nella costruzione di tre manufatti in aderenza a strutture esistenti legittime e di una rampa di collegamento in area soggetta a vincolo paesaggistico e sismico.
Tali opere sono state realizzate senza alcun titolo edilizio e senza le autorizzazioni delle autorità preposte alla tutela dei vincoli.
Nel 2021 il Comune ha quindi ordinato la demolizione degli abusi edilizi, ma il proprietario degli edifici ha presentato ricorso al Tar, lamentando che il Comune non aveva preventivamente verificato se la demolizione potesse danneggiare le parti edificate legittimamente.
Per fornire questa risposta, i giudici hanno in primo luogo classificato gli abusi edilizi come opere di nuova costruzione senza permesso di costruire in area vincolata. Per la classificazione hanno fatto riferimento all’articolo 3 del Testo Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), che definisce le diverse tipologie di intervento edilizio, e all’articolo 10 dello stesso Testo Unico, che individua quali interventi sono soggetti al permesso di costruire.
Fatta questa premessa, i giudici hanno aggiunto che, in base all’articolo 31 del Testo Unico dell’edilizia, le opere eseguite in assenza del permesso di costruire o in totale difformità da esso devono essere demolite.
Il Tar ha affermato che in questo caso non si applica l’articolo 33 del Testo Unico dell’edilizia, cioè l’articolo che prevede la possibilità di pagare una multa alternativa alla demolizione degli abusi edilizia se l’abbattimento risulta tecnicamente impossibile. Ma perché?
Perchè l’articolo 33 consente la multa alternativa alla demolizione degli abusi edilizi solo per gli interventi di ristrutturazione edilizia realizzati senza permesso di costruire o in totale difformità da esso.
Se invece gli abusi edilizi si qualificano come nuova costruzione, la multa alternativa alla demolizione non è consentita e il Comune deve emettere l’ordine di demolizione senza verificare preventivamente i potenziali danni alle parti dell’edificio che risultano in regola.
Il Tar ha infine aggiunto che la verifica sui possibili danni derivanti dalla demolizione degli abusi edilizi può essere condotta solo nella fase in cui i giudici danno esecuzione all’ordine di demolizione.
Sulla base di questi motivi, il Tar Campania ha considerato corretto l’iter seguito dal Comune, respinto il ricorso e confermato l’ordine di demolizione.
Sorge però un dubbio: in caso di contenzioso, i giudici devono verificare preventivamente la presenza di opere legittime che potrebbero essere danneggiate dalla demolizione?
La risposta non è univoca, ma dipende da una serie di fattori, come il tipo di abuso edilizio e l’iter del contenzioso.
Demolizione degli abusi edilizi, il dubbio
Esaminiamo un caso reale iniziato nel 2019, quando un Comune della Campania ha negato il condono di una serie di abusi edilizi.Gli abusi edilizi consistono nella costruzione di tre manufatti in aderenza a strutture esistenti legittime e di una rampa di collegamento in area soggetta a vincolo paesaggistico e sismico.
Tali opere sono state realizzate senza alcun titolo edilizio e senza le autorizzazioni delle autorità preposte alla tutela dei vincoli.
Nel 2021 il Comune ha quindi ordinato la demolizione degli abusi edilizi, ma il proprietario degli edifici ha presentato ricorso al Tar, lamentando che il Comune non aveva preventivamente verificato se la demolizione potesse danneggiare le parti edificate legittimamente.
Demolizione abusi edilizi e verifica dei danni alle opere legittime
Il Tar Campania, con la sentenza 5949/2024, ha spiegato che il Comune non era tenuto a verificare se la rimozione degli abusi recasse danno alla parte legittimamente edificata.Per fornire questa risposta, i giudici hanno in primo luogo classificato gli abusi edilizi come opere di nuova costruzione senza permesso di costruire in area vincolata. Per la classificazione hanno fatto riferimento all’articolo 3 del Testo Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), che definisce le diverse tipologie di intervento edilizio, e all’articolo 10 dello stesso Testo Unico, che individua quali interventi sono soggetti al permesso di costruire.
Fatta questa premessa, i giudici hanno aggiunto che, in base all’articolo 31 del Testo Unico dell’edilizia, le opere eseguite in assenza del permesso di costruire o in totale difformità da esso devono essere demolite.
Il Tar ha affermato che in questo caso non si applica l’articolo 33 del Testo Unico dell’edilizia, cioè l’articolo che prevede la possibilità di pagare una multa alternativa alla demolizione degli abusi edilizia se l’abbattimento risulta tecnicamente impossibile. Ma perché?
Perchè l’articolo 33 consente la multa alternativa alla demolizione degli abusi edilizi solo per gli interventi di ristrutturazione edilizia realizzati senza permesso di costruire o in totale difformità da esso.
Se invece gli abusi edilizi si qualificano come nuova costruzione, la multa alternativa alla demolizione non è consentita e il Comune deve emettere l’ordine di demolizione senza verificare preventivamente i potenziali danni alle parti dell’edificio che risultano in regola.
Il Tar ha infine aggiunto che la verifica sui possibili danni derivanti dalla demolizione degli abusi edilizi può essere condotta solo nella fase in cui i giudici danno esecuzione all’ordine di demolizione.
Sulla base di questi motivi, il Tar Campania ha considerato corretto l’iter seguito dal Comune, respinto il ricorso e confermato l’ordine di demolizione.