
Aliquote Iva e Irpef per lavori edili
NORMATIVA
Aliquote Iva e Irpef per lavori edili
Uno schema per distinguere gli interventi cui l'Iva si applica rispettivamente al 4% o al 10%
Vedi Aggiornamento
del 24/02/2020
19/01/2005 - Quando si devono compiere interventi edili sorgono spesso dubbi e confusioni circa l'aliquota IVA da applicare. Infatti le leggi cui bisogna fare riferimento sono molteplici e spesso di difficile comprensione.
Cerchiamo adesso di predisporre uno schema di lavori edili distinguendo quelli cui si applica l'Iva al 4% e quelli cui si applica l'Iva al 10%.
Prima però premettiamo brevi cenni sulla detrazione Irpef al 36%.
La finanziaria 2005 non prevede disposizioni agevolativi per le ristrutturazioni poichè già il decreto legge 355/2003 convertito in legge 47/2004 aveva prorogato l'Irpef al 36% per tutto il 2005.
In particolare è stata prorogata al 31 dicembre 2005 l'agevolazione Irpef del 36% per gli interventi di ristrutturazione edilizia a favore dei possessori e dei detentori per un tetto massimo di spesa di 48mila euro.
Inoltre tale agevolazione si applica anche per l'acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione entro il 31 dicembre 2005 e cedute (ossia vendute) entro il 30 giugno 2006, sempre nella misura del 36% e per un importo massimo di 48mila euro. La detrazione del 36% relativa al valore degli interventi corrisponde al 25% del prezzo di vendita con un tetto massimo di spesa detraibile di 48mila euro.
Per quanto concerne i lavori condominiali, come per es. la tinteggiatura o altri lavori di manutenzione ordinaria si applica la detrazione del 36% cui può usufruire ciascun condomino in base alla ripartizione delle spese come risultano dalle tabelle millesimali (circolari agenzia entrate 57/E e 121/E del 1998).
Anche in questo caso per usufruire della agevolazione è necessario inviare la comunicazione al centro operativo di Pescara indicando il codice fiscale di chi ha effettuato la comunicazione sia esso un condomino o l'amministratore e allegando il verbale di assemblea che ha approvato i lavori e la tabella millesimale.
Anche la installazione di porte blindate e griglie metalliche alle finestre comportano l'applicazione della detrazione del 36% ai sensi dell'art. 1 della legge 449/1997.
Tuttavia a chiarimento di questa disposizione, l'agenzia delle entrate con la circolare 13/2001 ha espressamente incluso anche altri tipi di lavori, come per es. la sostituzione di lucchetti spioncini, catenacci o la installazione di saracinesche o vetri antisfondamento.
Vediamo adesso lo schema dei lavori cui si applica l'Iva al 4% o al 10%;
Per i lavori di costruzione dei così detti fabbricati Tupini (di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e ss modifiche) si applica l'aliquota al 4% per l'acquisto di beni finiti (voce 24 parte II Tabella A allegata al DPR 633/72) e per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'appalto commissionati a imprese di costruzione e cooperative edilizie da soggetti per la prima casa (voce 39 parte II tabella A allegata al DPR 633/72). Mentre per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'appalto relativi alla costruzione di case di abitazione non di lusso (secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969), anche se assegnate in proprietà o in godimento a soci da cooperative edilizie e loro consorzi, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, (voce 127 quaterdecies parte III Tabella A allegata al DPR n. 633/72) si applica l'aliquota al 10%.
Per i lavori di costruzione di fabbricati rurali a destinazione abitativa sia che si tratti di acquisto di beni finiti (di cui alla voce 24 parte II Tabella A allegata al DPR n. 633/72), sia che si tratti di prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'appalto (voce 39 parte IITabella al DPR n. 633/72) si applica l'IVA al 4%.
Per le costruzioni di edifici simili ai fabbricati Tupini si applica invece l'aliquota al 10% sia per l'acquisto di beni finiti (voce 127 sexies parte III Tabella Aallegata al DPR n. 633/72) sia per le prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto (voce 127 sepies parte III Tabella Aallegata al DPR n. 633/72)
Per i lavori che sono volti alla eliminazione delle barriere architettoniche si applica l'aliquota IVA al 4% per le prestazioni di servizi (voce 41 ter parte II Tabella A allegata al DPR n. 633/72).
Per le costruzioni di opere di urbanizzazione primaria e secondaria si applica l'aliquota IVA al 10% sia per l'acquisto di beni finiti (voce 127 sexies III Tabella A allegata al DPR n. 633/72) sia per le prestazioni di servizi dipendenti da contratto d'appalto (voce 127 septies parte III Tabella A allegata al DPR n. 633/72).
Per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici a prevalente destinazione abitativa si applica l'aliquota al 10% per le prestazioni di servizi (art. 7 legge 23 dicembre 1999 n. 488/99).
Per i lavori di manutenzione straordinaria su edifici di edilizia residenziale pubblica si applica l'aliquota IVA al 10% per le prestazioni di servizi (voce 127 duodecies parte III Tabella A allegata al DPR n. 633/72).
Per i lavori di restauro e risamento conservativo e per la ristrutturazione urbanistica e edilizia su tutti gli edifici si applica l'aliquota al 10% sia per i lavori di beni finiti (voce 127 terdecies parte III Tabella Allegata al DPR n. 633/72) sia per i lavori di prestazioni di servizi dipendenti da contratto d'appalto (voce 127 quaterdecies parte III Tabella A allegata al DPR n. 633/72).