
Elezioni per il rinnovo dei consigli degli Ordini
PROFESSIONE
Elezioni per il rinnovo dei consigli degli Ordini
Ma la legge 168/05 consentirà l’iscrizione all’Albo professionale anche in presenza di provvedimenti del Tar
02/09/2005 - Con la pubblicazione del Dpr 8 luglio 2005 numero 169 recante il «Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali», si avviano le procedure per il rinnovo dei Consigli degli Ordini professionali.
Il regolamento vale per gli organi elettivi di ingegneri, architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, dottori agronomi e dottori forestali, assistenti sociali, attuari, biologi, chimici e geologi.
Per la prima volta parteciperanno al voto i laureati triennalisti e si potrà esprimere la propria preferenza anche per corrispondenza.
La composizione dei consigli territoriali sarà proporzionale agli iscritti agli ordini mentre la quota dei professionisti junior rispecchierà quella della sezione B sul totale; gli incarichi avranno una durata di quattro anni.
I consigli nazionali restano in carica per cinque anni e sono composti da 15 membri.
Le date in cui si svolgeranno le operazioni di voto sono fissate dal D.L. 115/2005, convertito dalla Legge 168 del 17 luglio 2005; le elezioni degli Ordini territoriali sono previste per il 15 settembre 2005, mentre quelle dei Consigli nazionali per il 15 novembre 2005, secondo il sistema elettorale disciplinato dal D.P.R. 328/2001.
La suddetta legge 168/2005 all’articolo 4 comma 2-bis, integrando il D.L. 115/2005, stabilisce che
«Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela.»
Questa norma, destinata a sconvolgere gli esami di Stato delle professioni intellettuali, renderà definitiva l’iscrizione temporanea all’Albo a seguito dell’eventuale esito positivo della prova orale, anche nei casi in cui la prova scritta fosse stata oggetto di provvedimenti cautelari dei Tar e del Consiglio di Stato.
Tutto ciò in contrasto con la sentenza 11750/2004 delle sezioni unite civili della Cassazione secondo la quale “il candidato agli esami di avvocato che abbia ottenuto in via d'urgenza dal Tar l'autorizzazione a sostenere le prove orali e che le abbia superate, non può iscriversi con riserva all'albo degli avvocati”.
Per converso però il legislatore ha rafforzato nel tempo la normativa che considera la prova orale dell’esame di abilitazione a una professione come assorbente delle prove scritte o pratiche. Ciò emerge da alcuni provvedimenti riferiti a esami di stato come, ad esempio il Dpr 981/1982, che disciplina gli esami di abilitazione all’esercizio della professione di geologo, e all’articolo 3 stabilisce: “La prova orale, della durata di non meno di trenta minuti, consiste in un colloquio sulle stesse materie oggetto della prova pratica”.