
L’Authority sugli affidamenti diretti fino a 100mila euro
LAVORI PUBBLICI
L’Authority sugli affidamenti diretti fino a 100mila euro
Massimo un incarico all’anno per professionista, possibile istituire elenchi
Vedi Aggiornamento
del 18/01/2007
08/02/2006 - Con la determinazione n. 1 del 2006, l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici definisce nuove regole per l’affidamento dei servizi di ingegneria di importo inferiore a 100.000 euro.
Il provvedimento fornisce alle stazioni appaltanti indicazioni per l’applicazione dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza sanciti dalla legge comunitaria 62/2005. Prima di tale legge, che ha modificato l’art. 17 della legge 11 febbraio 109/1994 (Merloni), gli incarichi di progettazione sotto i 100.000 euro potevano essere affidati ad un professionista di fiducia.
La modifica introdotta dalla legge 62/2005 deriva dai rilievi della Commissione europea sulla mancanza di garanzie per la concorrenza e sull’assenza di pubblicità. Il legislatore nazionale ha quindi escluso la possibilità dell’affidamento fiduciario sotto i 100.000 euro, richiamando le stazioni appaltanti al rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Occorre innanzitutto “garantire il rispetto della par condicio nei confronti di tutti i concorrenti in ordine alla valutazione comparativa dei requisiti da essi posseduti”; è vietato privilegiare coloro che esercitano prevalentemente la loro attività nello stesso ambito territoriale in cui devono essere svolte le prestazioni.
È possibile istituire un elenco di professionisti presso le singole stazioni appaltanti, purchè sia periodicamente aggiornato e adeguatamente pubblicizzato.
Inoltre, deve essere osservato il principio della rotazione nella scelta dei nominativi; deve essere vietato il cumulo degli incarichi, ad esempio ponendo il limite massimo di un incarico all’anno per lo stesso professionista.
L’Authority traduce il principio della parità di trattamento nell’obbligo di instaurare apposita procedura negoziata, per comparare i requisiti di tutti i concorrenti con i medesimi criteri selettivi.
Il principio di proporzionalità richiede che i requisiti minimi per la partecipazione alla procedura negoziata e i criteri di valutazione delle offerte devono essere specifici e diversi da quelli previsti dalla normativa per gli affidamenti di progettazione di importo superiore a 100.000 euro.
Infine, il principio di trasparenza può attuarsi mediante la pubblicità effettuata attraverso la pubblicazione dell’avviso di selezione sull’Albo pretorio, sul sito internet, sull’Albo della stazione appaltante e con la diffusione presso gli ordini professionali, mentre il termine di ricezione delle offerte non deve essere inferiore a 26 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso.