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Affidamento fiduciario di incarico sotto soglia

Affidamento fiduciario di incarico sotto soglia

Per il CdS l’Amministrazione può affidare l’incarico a un professionista di fiducia senza una formale procedura di aggiudicazione

Vedi Aggiornamento del 28/11/2008
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 28/11/2008
02/01/2007 - Per l’attribuzione di incarichi di progettazione sotto la soglia comunitaria non è previsto che debba essere espletata una formale procedura di aggiudicazione; l’Amministrazione può invece affidare l’incarico a professionisti di fiducia. È quanto ha stabilito il Consiglio di Stato nella sentenza n. 7089 del 1° dicembre 2006, accogliendo il ricorso presentato da una professionista contro una sentenza del Tar che le aveva invece revocato l’aggiudicazione di un incarico progettuale accogliendo il ricorso dell’altro partecipante alla gara. I giudici di Palazzo Spada hanno in primo luogo chiarito che l’oggetto del caso è l’affidamento diretto e “fiduciario” di incarichi di progettazione di importo inferiore a 100.000 euro ( come stabilito dalla legge 166/2002), non soggetto a gara pubblica ma disciplinato da un procedimento amministrativo che prevede la pubblicazione di un avviso pubblico, seguito dalla “verifica dell’esperienza e della capacità professionale” dei concorrenti. Trattandosi di progettazione di opere ordinariamente previste dalla legge in materia di lavori pubblici, correttamente Amministrazione ha affidato l’incarico con le modalità previste dall’art. 17, comma 12, della legge n. 109/94 e dall’art. 62 del D.P.R. n. 554/99. Per l’attribuzione di incarichi di progettazione sotto soglia, il legislatore non prescrive l’esperimento di una formale procedura di aggiudicazione né, in ogni caso, dettagliati adempimenti preliminari, quali un’espressa e puntuale predeterminazione di ulteriori e più specifici criteri di scelta da parte della stazione appaltante. In questo caso poi il raffronto tra i curricula dei (due) partecipanti non si è reso necessario poiché l’Amministrazione ha escluso a priori il professionista che ha fatto ricorso, essendo venuto meno il rapporto di fiducia necessario per l’affidamento, a seguito del contenzioso contro l’Amministrazione instaurato negli anni precedenti, proprio nell’ambito dell’attività di progettazione oggetto di questa causa. L’incarico – concludono i giudici - viene attribuito con criterio fiduciario, dando assoluta prevalenza al grado di affidamento che il committente ripone non solo nella capacità del professionista, ma anche nella sua attitudine a sviluppare una collaborazione improntata al rispetto reciproco dei principi di lealtà e buona fede. In questo caso, il contenzioso iniziato dal professionista ha compromesso il rapporto fiduciario con l’Amministrazione la quale, giustamente, ha valutato negativamente il comportamento tenuto dal professionista nello svolgimento di precedenti incarichi di progettazione equivalenti a quello da attribuire. Di conseguenza ha conferito l’incarico all’altra concorrente, dopo averne verificato le capacità professionali.
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