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Iscrizione architetti ad altre sezioni dell’Albo senza esami

Iscrizione architetti ad altre sezioni dell’Albo senza esami

Alcuni Ordini lo consentono, ma il Ministero lo nega con una nota

Vedi Aggiornamento del 17/03/2006
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 17/03/2006
09/02/2006 - Il Tar del Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall’Ordine degli Architetti di Roma contro una nota interpretativa del Ministero della Giustizia, relativa all’applicazione del Dpr 328/2001 in materia di iscrizione all’Albo. Le note interpretative rivolte agli Ordini non hanno natura provvedimentale per cui è inammissibile il ricorso al Tar; viceversa è possibile ricorrere contro atti individuali con i quali è accettata o rifiutata l’iscrizione del singolo professionista, in quanto tali atti sono lesivi di interessi specifici. Il caso in esame riguarda la nota del 22 marzo 2005 con la quale il Ministero ha precluso agli architetti laureati con il vecchio ordinamento l’iscrizione anche alle sezioni di pianificatore, paesaggista e conservatore, senza sostenere i relativi esami di Stato. Alcuni Ordini, tra cui quello della provincia di Roma, avevano invece dato questa possibilità agli architetti, considerando implicitamente applicabile anche agli architetti quanto disposto dal Dpr 328/01 per gli ingegneri laureati col vecchio ordinamento; ciò, tra l'altro, era stato consentito dal Ministero con una nota del novembre 2004, salvo poi essere negato con quella in oggetto. La sentenza sarà presto disponibile.
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