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Professioni: il Consiglio di Stato boccia il tirocinio

Professioni: il Consiglio di Stato boccia il tirocinio

Presto dal Ministero una nuova versione del regolamento

Vedi Aggiornamento del 30/03/2006
di Roberta Dragone
Vedi Aggiornamento del 30/03/2006
17/03/2006 - Il tirocinio, “al pari degli altri requisiti richiesti per l’ammissione all’esame di Stato, deve essere proporzionato alle esigenze delle attività professionali che esso abilita ad esercitare e non deve essere ingiustificatamente restrittivo. Si esprimono pertanto perplessità sulla previsione di un tirocinio obbligatorio per quelle professioni per le quali non è attualmente contemplato”. È quanto sostiene il Consiglio di Stato con il parere sullo schema di regolamento governativo recante disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio professionale, delle prove relative e del loro svolgimento, diffuso nell’Adunanza plenaria del 13 marzo 2006. Il Consiglio di Stato conferma dunque la bocciatura di diversi punti della bozza di regolamento elaborata dal sottosegretario all’Istruzione Maria Grazia Siliquini per una riforma del Dpr 328/01. Ricordiamo infatti che la prima sospensione all’iter di approvazione dello schema del provvedimento giungeva col parere interlocutorio emesso nell’Adunanza del 23 gennaio scorso. Occasione in cui il Consiglio di Stato chiedeva un riesame del testo (vedi notizia precedente sull’agomento). I titoli di studio per l’accesso alle professioni uno dei punti respinti dal Consiglio di Stato. Questi non rientrerebbero nell’ambito dell’esame di Stato, ma sarebbero competenza delle Regioni, cui spetterebbe il compito di individuare i dettagli normativi del percorso fissato dallo Stato. La riforma del Dpr 328/01 può pertanto essere considerata valida solo per quelle professioni per cui la legge già prevede la laurea. Per le altre professioni non è possibile imporlo come requisito vincolante. Per quanto riguarda l’ obbligo del tirocinio , al Consiglio di Stato appare ingiustificata la distinzione tra sei mesi ed un anno relativi rispettivamente alla professione dell’architetto e dell’ingegnere. Ingiustificato sarebbe inoltre l’obbligo di una ulteriore pratica semestrale per passare alla sezione A di un Albo per il quale si è già svolta la pratica per la sezione B. Perplessità – si legge nel parere del Consiglio di Stato – sulla soppressione del comma 2 dell’articolo 6 del Dpr 328 del 2001 che consente di esentare dal tirocinio per l’accesso alla sezione A degli albi coloro che lo abbiano già effettuato per l’accesso alla sezione B”. Il Ministero dovrebbe ora disporre un nuovo regolamento sulla base delle indicazioni del Consilgio di Stato.
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