
Accesso alle professioni: confermato il tirocinio
NORMATIVA
Accesso alle professioni: confermato il tirocinio
All’esame del CdM la nuova versione del regolamento
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del 19/07/2006
21/03/2006 - Ok alle modifiche relative ai titoli di studio per l’accesso alle professioni: la laurea non sarà il titolo esclusivo. Ma il tirocinio resta. Questa la risposta del Ministero dell’Istruzione al parere del Consiglio di Stato che, condividendo la posizione dell’Antitrust, ha bocciato nella seduta del 13 marzo scorso alcuni punti dello schema del regolamento Siliquini. Tra questi, i titoli di studio per l’accesso alle professioni e l’obbligo del tirocinio.
La prima sospensione all’iter di approvazione dello schema di riforma del Dpr 328/01 - recante disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio professionale, delle prove relative e del loro svolgimento - giungeva col parere interlocutorio emesso nell’Adunanza del 23 gennaio scorso. Occasione in cui il Consiglio di Stato chiedeva un riesame del testo.
Nell’Adunanza plenaria del 13 marzo 2006 il Consiglio di Stato ha confermato la bocciatura dei titoli di studio per l’accesso alle professioni e la restrizione del tirocinio. Ed ha per questo richiesto un riesame del testo.
La nuova versione, che dovrebbe essere all’esame del Consiglio dei Ministri nella seduta di venerdì 24 marzo, accoglierebbe le osservazioni del Consiglio di Stato relative ai titoli di studio, ma confermerebbe l’obbligo del tirocinio secondo le modalità già disposte dallo schema approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 22 dicembre 2005.
Per geometri, periti industriali, periti agrari, agrotecnici, giornalisti e consulenti del lavoro rimarrà pertanto valido il titolo tradizionale della maturità; e per i collegi tecnici anche i corsi di istruzione e formazione tecnica superiore.
Probabile invece la modifica volta e evitare – come suggerito dal parere del Consiolgio di Stato - l’ingiustificato obbligo di una ulteriore pratica semestrale per passare alla sezione A di un Albo per il quale si è già svolta la pratica per la sezione B.
Dopo l’approvazione del Consiglio dei Ministri, il nuovo testo sarà sottoposto alla firma del Presidente della Repubblica prima di approdare in Gazzetta Ufficiale.