
Accesso professioni: ecco il regolamento aggiornato
NORMATIVA
Accesso professioni: ecco il regolamento aggiornato
Per geometri, agrotecnici, periti agrari e industriali la laurea è solo alternativa ai titoli vigenti. Confermato il tirocinio
Vedi Aggiornamento
del 19/07/2006
05/04/2006 - Disponibile la versione aggiornata dello
schema di regolamento per la riforma dell’accesso alle professioni e dei relativi esami di Stato . Lo schema, modificato in seguito alla richiesta del Consiglio di Stato, è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 29 marzo scorso.
Il provvedimento - messo a punto dal sottosegretario all’Istruzione Maria Grazia Siliquini - si inserisce nell’iter di riforma del Dpr 328/2001, che disciplina i requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e le prove per l’esercizio professionale, nonché la disciplina dei relativi ordinamenti.
Ricordiamo che il parere interlocutorio emesso dal Consiglio di Stato il 23 gennaio scorso rinviava la valutazione dello schema di regolamento fino ad un riesame del testo. Il motivo: il “regolamento” è uno strumento inidoneo; solo con la “legge” lo Stato può intervenire sull’individuazione dei profili e dei titoli professionali.
Nell’Adunanza plenaria del 13 marzo scorso il Consiglio di Stato bocciava inoltre l’introduzione della laurea come requisito obbligatorio per accedere alle professioni di geometra, perito industriale, perito agrario, agrotecnico, giornalista e consulente del lavoro. Ed esprimeva “perplessità sulla previsione di un tirocinio obbligatorio per quelle professioni per le quali non è attualmente contemplato”.
La nuova versione del regolamento accoglie solo in parte le osservazioni del Consiglio di Stato. Ok alle modifiche relative ai titoli di studio per l’accesso alle professioni: la laurea non sarà il titolo esclusivo. Ma il tirocinio resta.
Requisiti ammissione esame di Stato
La versione aggiornata dello schema di regolamento modifica infatti il punto relativo all’obbligatorietà della laurea come requisito necessario per accedere alle professioni di geometra, perito industriale, perito agrario, agrotecnico, giornalista e consulente del lavoro. Per ciascuna di queste professioni il Ministero ha “provveduto ad aggiornare i requisiti di ammissione all’esame di Stato, anche prevedendo in alternativa ai titoli vigenti, un percorso qualificante comprensivo di laurea e tirocinio”. Questo significa che la laurea non costituisce un obbligo, bensì un’alternativa.
CAPO X, Art. 25:
“1. Agli esami di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, oltre che con i titoli e tirocini previsti dalla normativa vigente, si accede con la laurea comprensiva di un tirocinio di sei mesi, svolto secondo le modalità previste dall’articolo….
…….
3. Possono, altresì, partecipare agli esami di Stato per le predette professioni coloro i quali, in possesso dello specifico diploma richiesto dalla normativa per l’iscrizione nei rispettivi albi, abbiano frequentato con esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, a norma del decreto 31 ottobre 2000, n. 436, del Ministro della pubblica istruzione, recante norme di attuazione dell’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo cui si chiede di accedere”.
Tirocinio
Confermata invece l’introduzione del tirocinio, anche laddove oggi non è previsto, come requisito fondamentale per l’accesso alle professioni.
Per la maggior parte degli ordini avrà una durata di sei mesi; per gli ingegneri durerà invece un anno. Potrà essere espletato anche durante il corso di studi universitari, sulla base di accordi stipulati fra Ordini ed Università – nell’ambito di una convenzione quadro concordata tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed il consiglio nazionale.
Norme transitorie
Per ciascuna professione le disposizioni relative alle modalità di svolgimento e alla durata del tirocinio si applicheranno a partire dalle sessioni di esame dell’anno 2007.
Già dalla seconda sessione degli esami di Stato del 2006 dovrebbe invece essere adottate le nuove discipline relative ai requisiti di accesso, alle nuove prove d'esame e alle nuove procedure per l'esame di Stato.
Il provvedimento sarà sottoposto alla firma del Presidente della Repubblica prima della pubblicazione su Gazzetta Ufficiale.