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Rinvio per la riforma di accesso alle professioni

Rinvio per la riforma di accesso alle professioni

Il Consiglio di Stato sospende la valutazione dello schema di regolamento fino al riesame del testo

Vedi Aggiornamento del 19/07/2006
di Roberta Dragone
Vedi Aggiornamento del 19/07/2006
15/02/2006 - Sospeso l’iter di approvazione della bozza di regolamento che riscrive i titoli e i requisiti di accesso alle professioni. Il parere interlocutorio emesso dal Consiglio di Stato il 23 gennaio scorso ( vedi in allegato alla notizia l'adunanza n. 50/2006 della Sezione Consultiva per gli Atti Normativi ) rinvia la valutazione dello schema di regolamento fino a che l’Amministrazione non avrà provveduto al riesame del testo. Il motivo: il “regolamento” è uno strumento inidoneo; solo con la “legge” lo Stato può intervenire sull’individuazione dei profili e dei titoli professionali. Si tratta dello schema di regolamento - volto alla riforma del Dpr 328/2001 - messo a punto dal sottosegretario all’Istruzione Maria Grazia Siliquini. Il testo riscrive infatti i titoli di accesso alle professioni, le modalità di svolgimento delle prove degli esami di Stato e la commissione delle commissioni esaminatrici. Il nocciolo della questione è la competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni in materia di professioni. È vero che la competenza esclusiva è di appannaggio del Governo (art. 33 della Costituzione); ma è altresì vero che lo strumento che il ministero avrebbe dovuto utilizzare per il restyling delle regole di accesso alle professioni era una legge ordinaria, e non un regolamento. Ricordiamo che il decreto legislativo recante i principi fondamentali in materia di professioni (Decreto Legislativo 02/02/2006 n. 30) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 febbraio 2006, ed entrerà in vigore il 23 febbraio prossimo. Noto come decreto La Loggia, il provvedimento pone precisi confini tra Stato e autonomie, ritenendo di esclusiva competenza dello Stato l’individuazione delle figure professionali con i relativi profili e ordinamenti didattici : “La potestà legislativa regionale – si legge nel decreto – si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale”. Da non dimenticare è inoltre la riforma costituzionale in materia di professioni, approvata nel 2005, che riporta la competenza esclusiva nelle mani dello Stato. Tuttavia, ricorda il Consiglio di Stato, la riforma è in attesa del referendum di conferma. Sino a quel momento la competenza sulle professioni resta “condivisa” tra Stato e Autonomie locali. “Il contenuto normativo del decreto in questione – si legge nel parere interlocutorio – non è di agevole né di univoca interpretazione”. Questo il motivo dell’invito rivolto al Ministero dell’Istruzione a riesaminare il regolamento, che – ricordiamo – era stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 22 dicembre scorso. Ciò significa che si allontana il varo definitivo da parte del Governo.
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