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Decreto Bersani, pubblicata su GU la legge di conversione

Decreto Bersani, pubblicata su GU la legge di conversione

Dall’Agenzia delle Entrate arrivano i primi chiarimenti sul provvedimento

Vedi Aggiornamento del 29/01/2008
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 29/01/2008
29/08/2006 - È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11 agosto scorso la legge n. 248 del 4 agosto 2006 , di conversione del DL 223/2006 ormai noto come decreto Bersani-Visco. Le disposizioni sono entrate in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, ossia il 12 agosto. Portano la data del 4 agosto anche le circolari n. 27 e 28 dell’Agenzia delle Entrate che forniscono chiarimenti sulle disposizioni del decreto. Ricordiamo le principali misure contenute nel provvedimento. È stata abolita l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime nelle libere professioni, ad eccezione dei casi di liquidazione giudiziale. Nelle gare pubbliche le stazioni appaltanti potranno far riferimento alle tariffe minime per la determinazione dei compensi professionali. I Codici deontologici dovranno adeguarsi entro il 1° gennaio 2007 (art. 2). I professionisti, inoltre devono tenere un conto corrente dedicato all’attività professionale; i compensi vanno riscossi esclusivamente mediante assegni, bonifici o sistemi di pagamento elettronico. I contanti saranno consentiti fino a 1000 euro sino al 30 giugno 2007, fino a 500 euro sino al 30 giugno 2008 e fino a 100 euro dal 1° luglio 2008 (art. 35 commi 12 e 12-bis). Ma è nella tassazione degli immobili che si rilevano le maggiori novità, sulle quali si concentrano i chiarimenti dell’Agenzia. In primo luogo cambiano le aliquote Iva e Irpef sulle ristrutturazioni edilizie: scende dal 20 al 10%, per le prestazioni fatturate dal 1° ottobre 2006, l’aliquota Iva sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 23 dicembre 1999, n. 488. Dalla stessa data la detrazione Irpef viene ridotta dal 41 al 36%. Tali agevolazioni spettano a condizione che il costo della manodopera sia evidenziato in fattura, mentre il limite di spesa viene fissato in 48.000 euro per ogni singola abitazione (art. 35 commi 19, 20, 35-ter e 35-quater). Il comma 5 dell’articolo 35 estende alle prestazioni di servizi rese nel settore edile dai subappaltatori il meccanismo dell’inversione contabile, rendendo l’appaltatore debitore dell’Iva e obbligandolo al relativo versamento. Per approfondire la complessa disciplina del regime fiscale dei fabbricati, si rimanda ai testi di legge e alle circolari esplicative disponibili qui sotto.
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