
Detrazione 36%: tetto di spesa multiplo per i lavori condominiali
NORMATIVA
Detrazione 36%: tetto di spesa multiplo per i lavori condominiali
In caso di più comproprietari delle parti comuni, il limite di 48.000 euro va riferito ad ogni singola abitazione
Vedi Aggiornamento
del 19/11/2008
29/01/2008 - Per i lavori di manutenzione sulle parti comuni di un edificio, il tetto massimo di spesa di 48.000 euro, su cui calcolare la detrazione del 36%, va riferito ad ogni singola abitazione. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 19/E del 25 gennaio 2008.
Nel quesito posto all’Agenzia, viene precisato che i lavori hanno interessato la facciata, il cortile e la loggia-terrazza di un edificio composto da 10 appartamenti. Il contribuente chiede di sapere se il limite massimo di euro 48.000 su cui operare la detrazione è riferibile ad ogni singola unità immobiliare, da dividere tra i comproprietari sulla base delle quote millesimali.
L’Agenzia ricorda, in primo luogo, che la detrazione Irpef del 36% si applica alle spese sostenute per i lavori di manutenzione, anche ordinaria, sulle parti comuni di edifici residenziali nonché per la realizzazione di interventi di ristrutturazione di cui alle lettere b), c), d) dell'art. 31 della L. n. 457/1978 sulle singole unità immobiliari.
L'art. 35, comma 35-quater, del DL 223/2006 (Decreto Bersani) ha, tra l'altro, stabilito che, a decorrere dal 1° ottobre 2006, il limite di 48.000 euro, che costituisce il tetto massimo di spesa su cui è consentito calcolare la detrazione del 36%, deve essere riferito alla abitazione ( leggi tutto ).
La circolare n. 28 del 4 agosto 2006, ha chiarito che, in virtù della modifica introdotta dal Decreto Bersani, il limite di 48.000 euro, prima riferito alla persona fisica e alla singola unità immobiliare, deve ora intendersi riferito esclusivamente all'immobile e va suddiviso tra i soggetti che hanno diritto alla detrazione ( leggi tutto ).
Successivamente, il comma 387 della Finanziaria 2007 (Legge 296/2006) ha prorogato per l’anno 2007 la detrazione del 36%, nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare. Una ulteriore proroga fino al 2010 è stata disposta dalla Finanziaria 2008 (Legge 244/2007).
Inoltre, sempre a proposito dei lavori di ristrutturazioni sulle parti comuni, l’Agenzia ricorda che la Risoluzione n. 206 del 3 agosto 2007 ha ritenuto che, anche in relazione al computo del limite massimo di spesa, “le spese relative ai lavori sulle parti comuni dell'edificio, essendo oggetto di un'autonoma previsione agevolativa, debbano essere considerate in modo autonomo”.
In conclusione, per i lavori sulle parti condominiali, il tetto di 48.000 euro, su cui calcolare la detrazione del 36%, è riferito ad ogni singola abitazione. Fermo restando il suddetto limite massimo per ogni appartamento, il beneficio dovrà essere suddiviso con gli altri soggetti eventualmente contitolari di ogni unità immobiliare.
Infine, l’Agenzia ricorda che il beneficio fiscale potrà essere fruito a condizione che siano state attivate dal soggetto interessato le procedure previste dal DM 41/1998.