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Detrazione 36%: tetto di spesa unico per la casa con pertinenza

Detrazione 36%: tetto di spesa unico per la casa con pertinenza

Ai fini dell'agevolazione fiscale per le ristrutturazioni, la pertinenza non ha un limite di spesa autonomo

Vedi Aggiornamento del 26/03/2009
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 26/03/2009
02/05/2008 - Per gli interventi di ristrutturazione edilizia su immobili e sulle relative pertinenze, spetta un unico tetto massimo di spesa di 48.000 euro su cui calcolare la detrazione del 36%. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 181 del 29 aprile 2008 , in risposta al quesito del proprietario di un immobile costituito da due unità abitative e da due pertinenze, distintamente accatastate, che ha realizzato su ciascuna unità immobiliare interventi di ristrutturazione inviando, nel dicembre 2006, al Centro operativo di Pescara, una comunicazione di inizio lavori per ciascuna unità immobiliare. I lavori sono iniziati nel 2006 e sono proseguiti nel 2007 e nel 2008. Considerato che, per effetto del DL 223/2006, il tetto massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione è pari a 48.000 euro per abitazione, il contribuente chiede se è corretto beneficiare del suddetto limite di spesa per ciascuna delle quattro unità immobiliari oggetto dei lavori. L’Agenzia ricorda preliminarmente che il DL 223/2006 ha modificato la disciplina delle agevolazioni in materia di ristrutturazioni edilizie, prevedendo che, per il periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2006 e il 31 dicembre 2006, il limite massimo di spesa di 48.000 euro su cui calcolare la detrazione va riferito alla singola abitazione. Di conseguenza, il tetto massimo di spesa su cui applicare la detrazione non è più riferito anche alla persona fisica che sostiene la spesa, ma alla sola abitazione. Per quanto riguarda le pertinenze dell’abitazione, l’Agenzia cita la propria Risoluzione n. 124 del 4 giugno 2007, con la quale ha chiarito che il tetto di spesa va collegato all'abitazione, escludendo che per le pertinenze si possa computare un ulteriore autonomo limite di spesa ( leggi tutto ). In sostanza il legislatore ha inteso riferire il limite di 48.000 euro all'unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate. Nel caso in esame – prosegue l’Agenzia – le comunicazioni al Centro di Pescara sono state inviate in data 14 dicembre 2006, quando la modifica normativa concernente il limite massimo di spesa era già entrata in vigore. Quindi, essendo stati realizzati, contemporaneamente, interventi di ristrutturazione sulle unità abitative e sulle relative pertinenze, ai fini del calcolo del limite massimo di spesa su cui applicare la detrazione, va considerato solo l’ammontare di spesa riferito alle due unità abitative (48.000 + 48.000 euro). Per quanto riguarda invece le spese sostenute dopo il 2006, la detrazione del 36% è stata prorogata, per il 2007, dall' art. 1, comma 387, della Finanziaria per il 2007, e per gli anni 2008, 2009 e 2010, dall'art. 1, comma 17, della Finanziaria per il 2008. Entrambe le disposizioni riconoscono la detrazione nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare. Va precisato – aggiunge l’Agenzia – che anche il limite massimo di spesa fa riferimento genericamente all'unità immobiliare e non all'unità abitativa, eventuali lavori di ristrutturazione concernenti un'unità abitativa e le relative pertinenze sarebbero ammessi a fruire di una detrazione d'imposta calcolata su un limite di spesa riferito comunque alla sola abitazione, senza poter computare un ulteriore autonomo limite per le pertinenze.
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