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Detrazione 36%: la Finanziaria 2009 la proroga al 2011

Detrazione 36%: la Finanziaria 2009 la proroga al 2011

Agevolati anche gli immobili ristrutturati da imprese di costruzione entro il 2011 e venduti entro il 30 giugno 2012

Vedi Aggiornamento del 08/01/2009
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 08/01/2009
08/10/2008 - È iniziato questa settimana l’iter parlamentare del disegno di legge Finanziaria per il 2009 . La novità per il settore edile è la proroga fino al 2011 della detrazione Irpef del 36% delle spese per le ristrutturazioni del patrimonio edilizio.
 
Il comma 15 del ddl Finanziaria 2009 modifica i commi 17 e 18 dell’articolo 1 della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008), che hanno disposto la proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010 della detrazione Irpef, nella misura del 36%, delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per gli acquirenti o gli intestatari di immobili facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione e da cooperative edilizie; gli stessi commi hanno prorogato fino al 2010 le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio, per quanto riguarda l’imposta sul valore aggiunto (IVA).
 
A seguito della proroga disposta dal ddl Finanziaria 2009, le agevolazioni spettano anche per le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute nell’anno 2011. La detrazione spetta anche nel caso di acquisto di immobili facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione e da cooperative edilizie, a condizione che i lavori siano eseguiti entro il 31 dicembre 2011 e che l’alienazione o assegnazione dell’immobile avvenga entro il 30 giugno 2012.
 
Ai sensi della Finanziaria 2008, l’agevolazione, fino ad un massimo di 48.000 euro per unità immobiliare e per gli anni 2008, 2009 e 2010, si applica:
 
a) agli interventi di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2010;
 
b) agli interventi di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2011.
 
I lavori per i quali spetta la detrazione sono quelli elencati nell’articolo 3 del Testo Unico dell’Edilizia ( DPR 380/2001 ). Si tratta degli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione Irpef solo se riguardano determinate parti comuni di edifici residenziali.
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