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Ristrutturazione di appartamento e di parti comuni

Ristrutturazione di appartamento e di parti comuni

Agenzia Entrate: due autonomi tetti di spesa per la detrazione del 36%

Vedi Aggiornamento del 02/05/2008
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 02/05/2008
28/08/2007 - Con la Risoluzione n. 206/E del 3 agosto 2007 , l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di coesistenza di lavori di ristrutturazione su un appartamento e su parti comuni dell’edificio, il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione spettante in relazione ai lavori sulle parti comuni dell'edificio non è influenzato dagli interventi di manutenzione straordinaria successivamente realizzati in un appartamento. Un contribuente aveva chiesto se la spesa sostenuta per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni condominiali dovesse essere inclusa o meno nel limite massimo di 48.000 euro riferibile ad ogni singola unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori di ristrutturazione edilizia. L’Agenzia ha ricordato che la detrazione fiscale del 36% delle spese sostenute per lavori di manutenzione, anche ordinaria, sulle parti comuni di edifici residenziali, e per interventi di ristrutturazione di cui alle lettere b), c), d) dell'art. 31 della L. n. 457/78 sulle singole unità immobiliari, è prevista dall’art. 1, comma 1, della L. n. 449/1997. Successivamente l’art. 35, comma 35-quater, del DL n. 223/2006 ha stabilito che, a decorrere dal 1à ottobre 2006, il limite di 48.000 euro, che costituisce il tetto massimo di spesa su cui è consentito calcolare la detrazione del 36%, deve essere riferito all’abitazione. La circolare n. 28 del 4 agosto 2006 ha chiarito, al riguardo, che in virtù della modifica introdotta dal suddetto comma 35-quater, il predetto limite che, secondo le previgenti disposizioni, era riferito alla persona fisica e alla singola unità immobiliare (cfr. cir n. 57/98 par. 3), deve ora intendersi riferito esclusivamente all'immobile e va suddiviso tra i soggetti che hanno diritto alla detrazione. L'articolo 1, comma 387, della Legge del 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) ha prorogato per l'anno 2007, per una quota pari al 36% delle spese sostenute, nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative: a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007. Nel caso in esame, inoltre, i lavori sulle parti comuni sono stati effettuati nel 2004, in un’epoca in cui le norme di legge e le interpretazioni dell'Agenzia delle Entrate consideravano la detrazione collegata ai lavori condominiali del tutto autonoma (anche con riferimento ai limiti di spesa) da quella spettante per gli interventi sulle singole unità immobiliari. In ogni caso, anche alla luce nelle novità legislative, l’Agenzia delle Entrate ritiene che le spese relative ai lavori sulle parti comuni dell'edificio, essendo oggetto di un'autonoma previsione agevolativa, debbano essere considerate in modo autonomo. Ne consegue che in relazione a tali ultimi interventi l'istante potrà godere di un ulteriore tetto massimo di spesa di 48.000 euro, su cui calcolare la detrazione.
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