
Ristrutturazioni: detrazione 36% anche senza Dia
NORMATIVA
Ristrutturazioni: detrazione 36% anche senza Dia
La dichiarazione non va allegata se non è prevista dalla norme locali
14/11/2007 - Per fruire della detrazione del 36% delle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie, non è obbligatorio allegare la DIA nei casi in cui la normativa locale non preveda titoli abilitativi per la realizzazione di determinati interventi.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 325/E del 12 novembre scorso , rispondendo ad una istanza della Regione Umbria che chiedeva se, ai fini dell’agevolazione fiscale del 36% (di cui all’art. 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), sia possibile sostituire la DIA (Dichiarazione Inizio Attività) con una autocertificazione del contribuente, in tutti quei casi in cui le opere non siano sottoposte a DIA dalla normativa edilizia locale.
In linea generale - spiega l’Agenzia -, per poter fruire della detrazione del 36%, è necessario inviare prima dell’avvio dei lavori, con raccomandata, l'apposita comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara. Tale obbligo di allegazione non sussiste qualora la normativa locale non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di determinati interventi di ristrutturazione edilizia.
Il contribuente può redigere una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000) che può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità. Nella dichiarazione sostitutiva, il contribuente potrà indicare la data di inizio dei lavori e dichiarare che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolati dalla normativa fiscale, pur se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 325/E del 12 novembre scorso , rispondendo ad una istanza della Regione Umbria che chiedeva se, ai fini dell’agevolazione fiscale del 36% (di cui all’art. 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), sia possibile sostituire la DIA (Dichiarazione Inizio Attività) con una autocertificazione del contribuente, in tutti quei casi in cui le opere non siano sottoposte a DIA dalla normativa edilizia locale.
In linea generale - spiega l’Agenzia -, per poter fruire della detrazione del 36%, è necessario inviare prima dell’avvio dei lavori, con raccomandata, l'apposita comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara. Tale obbligo di allegazione non sussiste qualora la normativa locale non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di determinati interventi di ristrutturazione edilizia.
Il contribuente può redigere una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000) che può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità. Nella dichiarazione sostitutiva, il contribuente potrà indicare la data di inizio dei lavori e dichiarare che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolati dalla normativa fiscale, pur se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo.