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Ristrutturazioni: indicazioni su tetti di spesa e adempimenti

Ristrutturazioni: indicazioni su tetti di spesa e adempimenti

Dall'Agenzia delle Entrate le regole applicabili alle spese sostenute prima e dopo il 1° ottobre 2006

Vedi Aggiornamento del 02/05/2008
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 02/05/2008
06/06/2007 - Con la Risoluzione n. 124 del 4 giugno 2007 , l’Agenzia delle Entrate interviene per chiarire alcuni aspetti fiscali inerenti la detrazione delle spese di ristrutturazione degli immobili, disciplinata dall’articolo 35, commi 20 e 35quater, del decreto legge 223/2006 (decreto Bersani). I quesiti riguardano: - il nuovo limite di spesa di euro 48.000 per abitazione; - la certificazione che deve essere rilasciata dall’amministratore del condominio; - il limite di spesa in relazione alle pertinenze dell’abitazione; - l’indicazione della mano d’opera nella fattura. Il nuovo limite di spesa di euro 48.000 fissato per abitazione A partire dal 1° ottobre 2006, il limite massimo complessivo di spesa sul quale calcolare la detrazione è pari 48.000 euro da suddividersi tra i contitolari dell’immobile che non hanno individualmente raggiunto il suddetto limite nel periodo precedente. Al fine di permettere ai consulenti fiscali di verificare l’ammontare delle spese sostenute dal contribuente e dagli altri contitolari dell'immobile prima e dopo il 30 settembre 2006, l’interessato deve presentare una dichiarazione che attesti l’importo delle spese di ristrutturazione sostenute da ciascuno dei contitolari distintamente nei due periodi. Nella risoluzione sono riportati alcuni esempi numerici. La certificazione dell'amministratore del condominio Cambia la certificazione che l’amministratore deve rilasciare al condomino nel caso in cui i lavori di ristrutturazione riguardino le parti comuni dell’edificio: il documento finora rilasciato – osserva l’Agenzia - non sembra più idoneo, dal momento che il limite massimo di spesa è stato collegato all’abitazione, e che ogni condomino può disporre di più abitazioni nello stesso condominio; inoltre, la detrazione spettante, per l’anno 2006, può essere del 41% o del 36% a seconda del momento di sostenimento della spesa. Al riguardo l’Agenzia ritiene che la quietanza che l'amministratore deve rilasciare per attestare il pagamento delle spese sostenute da ciascun condomino, debba indicare specificamente la quota della spesa relativa alle parti comuni imputabile a ciascuna delle unità immobiliari (eventualmente) possedute dal condomino. Nel caso di titolarità, da parte di un condomino, di più appartamenti, il limite massimo di spesa (48.000 euro) relativo ai lavori sulle parti comuni va considerato per ciascuna abitazione. Nella medesima quietanza dovrà essere specificato l'ammontare delle spese per cui è possibile fruire della detrazione del 36% e la parte delle spese a cui si applica la detrazione del 41%, a seconda della data di fatturazione dei lavori. Inoltre, la detrazione del 41% può essere fruita solo in corrispondenza di lavori fatturati con Iva al 20%, mentre per i lavori fatturati Iva al 10% dovrà essere applicata la detrazione del 36%. Il limite di spesa in relazione alle pertinenze dell'abitazione Viene chiesto se, ai fini del calcolo del limite di spesa complessivo, il concetto di abitazione si possa estendere anche alle pertinenze. Secondo l’Agenzia il legislatore tributario ha inteso collegare il limite massimo di spesa all'abitazione escludendo che per le pertinenze si possa computare un ulteriore autonomo limite di spesa. In sostanza, il limite di 48.000 euro va riferito all'unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate. Indicazione della mano d'opera nella fattura L’art. 35, comma 19, del DL 223/2006 ha disposto che le agevolazioni in questione spettano a condizione che il costo della manodopera sia evidenziata in fattura in maniera distinta. Ai sensi del comma 20 dell'articolo 35, l’obbligo dell'indicazione in fattura del costo della manodopera si applica alle spese sostenute a partire dal 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del DL 223/2006. Può accadere che le spese riguardino fatture emesse prima del 4 luglio 2006, cioè in un momento in cui, ai fini della detraibilità, non era obbligatoria la distinta indicazione in fattura del costo della manodopera. In questi casi – spiega l’Agenzia – il contribuente non perde l’agevolazione fiscale e può continuare a detrarre le spese senza richiedere un’integrazione delle fatture. L’indicazione in fattura del costo della manodopera è quindi un requisito che va verificato solo per le fatture emesse dopo il 4 luglio 2006. Il tema dell'indicazione della manodopera in fattura è stato affrontato anche nella Circolare 127/E (allegata sotto) che risponde ad un quesito relativo alla fruizione delle detrazioni per l'acquisto di box pertinenziali.
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