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Finanziaria 2008: avviato l’esame in Senato

Finanziaria 2008: avviato l’esame in Senato

Prorogate al 2010 le detrazioni Irpef del 36 e 55% per le ristrutturazioni e la riqualificazione energetica degli edifici

Vedi Aggiornamento del 02/05/2008
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 02/05/2008
05/10/2007 - È iniziato ieri al Senato l’esame del disegno di legge per la Finanziaria 2008 . Dopo la presentazione economico-finanziaria del testo da parte del Ministro dell'Economia, Tommaso Padoa-Schioppa, le Commissioni avvieranno i lavori di esame che dovranno terminare lunedì 15 ottobre; la Commissione Bilancio avrà poi tempo fino al 30 ottobre per concludere l'esame dei documenti finanziari. Ricordiamo le misure di interesse per il settore edile e immobiliare: Detrazione Irpef ristrutturazioni e Iva agevolata Sono prorogate per gli anni 2008, 2009 e 2010, per una quota pari al 36% delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative: a) agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni) per le spese sostenute dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2010; b) agli interventi di restauro, risnamento conservativo e ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati (articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003) eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 dai da imprese di costruzione o di ristrutturazione e da cooperative edilizie che provvedano alla vendita o all'assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2011. È prorogata per gli anni 2008, 2009 e 2010, l’applicazione dell'Iva agevolata del 10% in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1º gennaio 2008. Le agevolazioni spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura. Detrazione Irpef riqualificazione energetica Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010. Detrazione Ici prima casa È prevista la detrazione di un ulteriore (rispetto alla attuale detrazione prima casa) importo pari all’1,33 per mille della base imponibile, dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Tale detrazione, che non può superare i 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione ai soggetti che abbiano un reddito complessivo, ai fini Irpef, non superiore a 50.000 euro. Detrazione affitto prima casa Ancora l’articolo 2 prevede che ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a: a) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; b) euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71, ma non euro 30.987,41. Le stesse detrazioni spettano per i primi tre anni anche ai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti. Imposta di registro Viene introdotta nell’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico sull’imposta di registro (Dpr n. 131 del 26 aprile 1986) la previsione dell’applicazione di un’aliquota dell’1% agli atti di trasferimento di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale. L’aliquota ordinaria è del 7% per i trasferimenti di fabbricati e dell’8% per i trasferimenti di terreni edificabili. L’aliquota ridotta si applica a condizione che l’intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro cinque anni dalla stipula dell’atto. Ai suddetti atti di trasferimento si applica, inoltre, un’imposta ipotecaria con aliquota agevolata del 3%.
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