
Detrazione 55%: nuovi chiarimenti dalle Entrate
RISPARMIO ENERGETICO
Detrazione 55%: nuovi chiarimenti dalle Entrate
Pannelli solari con certificazione UNI e invio all’Enea entro 60 giorni
Vedi Aggiornamento
del 14/12/2007
13/09/2007 - Con la Risoluzione n. 244 dell’11 settembre 2007 , l’Agenzia delle Entrate risponde ad alcuni quesiti relativi alla detrazione fiscale del 55% per interventi di risparmio energetico, prevista dai commi 344, 345, 346 e 347 della Finanziaria 2007.
Con la prima domanda viene chiesto se è detraibile l’installazione di pannelli solari con certificazioni di qualità diverse da quelle individuate dalla legge. Il DM 19 febbraio 2007 – spiega l’Agenzia – prevede, all’art. 8, che, per essere agevolabili, è necessario che i pannelli solari:
- siano garantiti per almeno cinque anni;
- presentino una certificazione di qualità conforme alle norme UNI 12975 rilasciata da un laboratorio accreditato.
Non sono detraibili, quindi, le spese per pannelli le cui certificazioni facciano riferimento a una diversa normativa.
Per i pannelli solari realizzati in autocostruzione, invece, potrà essere prodotta la certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti, secondo le norme UNI vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato, e l’attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.
È stato chiesto se la certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti sia necessaria anche per i pannelli solari autocostruiti già in possesso della curva di rendimento termico conforme alla precedente norma UNI 8212-9.
L’Agenzia ribadisce che non è sufficiente il solo possesso della curva di rendimento termico anche se la stessa sia conforme alla norma UNI 8212-9, ma la certificazione di qualità e delle strisce assorbenti è condizione indispensabile per l’agevolazione.
Il terzo quesito riguarda la tempistica per l’invio della documentazione all’ENEA. La Risoluzione ricorda che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b), del decreto 19 febbraio 2007, occorre trasmettere, entro 60 giorni dalla fine dei lavori, e comunque non oltre il 29 febbraio 2008, all’ENEA, ovvero, per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, non oltre 60 giorni dalla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007:
a) la copia dell’attestato di certificazione energetica ovvero, in alternativa, di qualificazione energetica prodotto da un tecnico abilitato;
b) la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
Il giorno a partire dal quale decorrono i 60 giorni è quello del c.d. “collaudo” dei lavori, a prescindere dal momento (o momenti) di effettuazione dei pagamenti. Inoltre – prosegue l’Agenzia – il termine dei 60 giorni sia da considerarsi come ordinatorio e che, conseguentemente, sia possibile fruire dell’agevolazione anche in presenza di certificazioni inviate dopo il decorso dei 60 giorni, purché entro il termine ultimo del 29 febbraio 2008.
L’ultima domanda posta all’Agenzia riguarda l’obbligatorietà o meno dell’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica anche per l’installazione di pannelli solari al servizio di strutture residenziali, sportive o ricreative o comunque in assenza di impianto di climatizzazione invernale.
Gli interventi di riqualificazione energetica agevolabili sono – ricorda l’Agenzia – unicamente quelli realizzati su edifici esistenti appartenenti a qualsiasi categoria catastale (anche rurale), compresi quelli strumentali. Come precisato nella circolare 31 maggio 2007, n. 36/E, questo ha lo scopo di favorire la riqualificazione energetica, escludendo gli interventi effettuati in fase di costruzione dell’immobile.
Di conseguenza, anche la detrazione per l’installazione dei pannelli solari resta subordinata alla circostanza che sia realizzata su edifici esistenti. È quindi necessaria la produzione dell’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica dell’edificio, dell’asseverazione del tecnico abilitato e della scheda informativa relativa agli interventi realizzati.