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Detrazione del 55% senza comunicazione a Pescara

Detrazione del 55% senza comunicazione a Pescara

Il nuovo ddl Bersani chiarisce i dubbi. In arrivo anche la tabella corretta dei requisiti di trasmittanza termica

Vedi Aggiornamento del 13/09/2007
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 13/09/2007
29/05/2007 - Sta per essere definitivamente risolta l’incertezza relativa alla necessità o meno di inviare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Pescara la comunicazione preventiva per la detrazione dall’Irpef del 55% delle spese per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, prevista dai commi 344-349 della legge Finanziaria per il 2007 . Nella seduta del 16 maggio, la Commissione Attività produttive della Camera ha approvato un emendamento al disegno di legge Bersani (Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale - C. 2272-bis ) che sostituisce il comma 349 della Finanziaria, indicando come unico riferimento per le procedure di accesso all’agevolazione, il DM 19 febbraio 2007 (Decreto edifici) che – ricordiamo - richiede soltanto l’invio della comunicazione all’Enea entro 60 giorni dalla fine dei lavori. Verrebbe ad essere cancellato quindi l’attuale riferimento al DM del 18 febbraio 1998, n. 41, che invece prevede l’obbligo dell’invio a Pescara della comunicazione preventiva, e al quale fa invece riferimento il comma 387 della Finanziaria, relativo alle detrazioni Irpef per le ristrutturazioni edilizie. Leggi tutto . Che non fosse necessaria la comunicazione a Pescara lo aveva detto l’ENEA nell’area informativa attivata sul proprio sito internet ( leggi tutto ); era attesa però una conferma ufficiale. Un altro emendamento al decreto Bersani in discussione in questi giorni, corregge invece l’errore contenuto nella tabella allegata al comma 345 della Finanziaria, relativo alle strutture opache orizzontali, che riporta un’inversione dei valori delle trasmittanze nelle colonne delle coperture e dei pavimenti ( leggi tutto ). A causa di questo errore, il DM 19 febbraio 2007 si è limitato a disciplinare gli interventi sulle strutture opache verticali e sulle finestre. Ora che l’errore sta per essere ufficialmente rettificato, dovrebbero essere emanate nuove disposizioni attuative specifiche. L’emendamento approvato la scorsa settimana sostituisce, a far data dal 1° gennaio 2007, la tabella 3 allegata alla Finanziaria con la nuova tabella corretta. In realtà i valori sono gli stessi, si è proceduto soltanto ad scambiare tra loro le intestazioni delle colonne Coperture e Pavimenti. Ricordiamo, infine, che il disegno di legge cui gli emendamenti fanno riferimento ha terminato l’esame da parte delle Commissioni ed inizia oggi l’esame dell’Assemblea.
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