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Detrazione del 55%: comunicazione solo all’Enea

Detrazione del 55%: comunicazione solo all’Enea

Eliminato il riferimento al centro di Pescara; corretta la tabella dei requisiti di trasmittanza termica di coperture e pavimenti

Vedi Aggiornamento del 14/12/2007
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 14/12/2007
11/06/2007 - È stato approvato nell’ultima seduta della Camera l’articolo 46 del disegno di legge sulle liberalizzazioni (Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale) che, tra le altre cose, modifica il comma 349 della Finanziaria sulla procedura per fruire delle detrazioni per le spese di riqualificazione energetica degli edifici. Il comma 349 riformulato è il seguente: “I commi 344, 345, 346 e 347 sono applicati secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, recante disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente”. La nuova formulazione del comma 349 fa riferimento, quindi, soltanto al DM 19 febbraio 2007, e non più al DM del 18 febbraio 1998, n. 41 sulle ristrutturazioni che implicava l’obbligo dell’invio della documentazione all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Pescara. Nel momento in cui il provvedimento entrerà in vigore, l’unico destinatario della comunicazione relativa ai lavori eseguiti sarà l’Enea. È stato approvato anche l’articolo 47 dello stesso disegno di legge, che corregge la tabella - allegata al comma 345 della Finanziaria - che definisce i requisiti di trasmittanza termica per le coperture e i pavimenti ( leggi tutto ). In seguito all’errore (inversione dei valori nelle colonne) il DM 19 febbraio 2007 non aveva fornito alcuna indicazione operativa circa le coperture e i pavimenti. Questo il testo dell’articolo: “I requisiti di trasmittanza termica U, espressi in W/mq K, per gli interventi edilizi di cui all’articolo 1, comma 345, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono stabiliti dalla tabella A allegata alla presente legge che, a far data dal 1o gennaio 2007, sostituisce la tabella 3, allegata alla citata legge n. 296 del 2006”. La nuova tabella (consultabile nel PDF allegato sotto) si limita ad invertire le intestazioni delle colonne relative alle coperture e ai pavimenti; nessuna modifica è stata apportata ai valori numerici dei requisiti di trasmittanza termica. L’esame del disegno di legge proseguirà nei prossimi giorni.
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