
Sicurezza nei cantieri, circolare Inps
NORMATIVA
Sicurezza nei cantieri, circolare Inps
L’Istituto fornisce indicazioni per l’applicazione delle norme
Vedi Aggiornamento
del 21/09/2007
18/10/2006 - L’Inps (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale) ha emanato la circolare n. 111 del 13 ottobre scorso per fornire indicazioni sull’articolo 36 bis della Legge n. 248/2006.
Per quanto riguarda la sospensione del cantiere edile, l’Inps ricorda che questo provvedimento scatta in caso di presenza nel cantiere di personale in nero, in misura pari o superiore al 20% del totale, o in caso di reiterate violazioni in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.
Il secondo punto della circolare spiega che la violazione dell’obbligo, vigente dal 1° ottobre 2006, di dotare i lavoratori di tessera di riconoscimento, comporta sanzioni si per il datore di lavoro, sia per il lavoratore che non esponga la tessera di riconoscimento.
Per quanto riguarda i lavoratori in nero,– fa notare l’Inps - l’art. 36-bis li definisce “l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria”, a differenza della precedente definizione (comma 3 del DL 12/2002). In altri termini mentre prima dell’entrata in vigore dell’art. 36 bis i lavoratori in nero erano soltanto i lavoratori subordinati, dopo il 12 agosto sono da considerare lavoratori in nero anche i parasubordinati, nonché gli autonomi, sconosciuti agli istituti previdenziali.
Per lo stesso principio – osserva l’ente - è da considerare lavoratore in nero anche l’autonomo che presta attività lavorativa nel cantiere edile, non iscritto alla Camera di Commercio e ai relativi albi di categoria e quindi sconosciuto agli enti previdenziali.