
Dia: non decade con la richiesta di ulteriori documenti
NORMATIVA
Dia: non decade con la richiesta di ulteriori documenti
La Cassazione dà ragione ai proprietari che non hanno interrotto i lavori
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del 27/01/2011
09/11/2006 - Con la sentenza n. 33034 depositata il 4 ottobre scorso, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso riguardante la denuncia di inizio attività.
I proprietari di un’area avevano avviato i lavori per l’ampliamento di un impianto di distribuzione di gpl; successivamente i giudici hanno disposto il sequestro preventivo del cantiere per il reato di esecuzione di lavori in assenza di titolo abilitativo.
I proprietari hanno proposto ricorso sottolineando che il Comune aveva chiesto una integrazione alla documentazione presentata insieme con la Dia, ma oltre i 30 giorni previsti (art. 23 Dpr 380/2001); d’altra parte però i proprietari, al momento del sequestro da parte del giudice, non avevano ancora prodotto i documenti richiesti.
I giudici della Cassazione hanno ricostruito la vicenda affermando che i lavori erano stati iniziati 30 giorni dopo la presentazione della Dia e che il Comune, entro i trenta giorni, non aveva effettuato rilievi né aveva ordinato di non effettuare i lavori. Si era quindi formato il titolo abilitativo in capo ai proprietari.
Tuttavia, osservano i giudici, benché sia scaduto il termine relativo alla Dia, il Comune può sempre esercitare i suoi poteri di autotutela e sanzionatori, ordinando ad esempio la sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Dpr 380/2001.
Il Comune in questione non ha esercitato tali poteri, ma ha soltanto richiesto una integrazione della documentazione allegata alla Dia; richiesta che non incide sulla regolarità del titolo abilitativo già formatosi. Di conseguenza i proprietari non sono colpevoli del reato ipotizzato.