
Sospensione dei cantieri edili e interdizione dalle gare
NORMATIVA
Sospensione dei cantieri edili e interdizione dalle gare
Il Ministero delle Infrastrutture fornisce indicazioni operative sull'applicazione delle norme contro il lavoro nero
Vedi Aggiornamento
del 08/05/2008
13/11/2006 - Sono state diramate dal Ministero delle Infrastrutture indicazioni sull’applicazione dell’art. 36-bis della legge 4 agosto 2006, n. 248, relativo alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
La norma prevede, tra le altre cose, l’interdizione, per le imprese irregolari, a contrarre nuovi lavori con le pubbliche amministrazioni. Tenuto conto dei numerosi provvedimenti di sospensione già pervenuti, il Ministero ha individuato gli uffici competenti a ricevere comunicazione delle sospensioni e ha fornito indicazioni sulle modalità operative.
La fase istruttoria può essere svolta presso i provveditorati regionali e interregionali alle opere pubbliche. Ciascun provveditorato competente per territorio, dopo aver ricevuto il provvedimento di sospensione del cantiere emesso dall'ispettore del lavoro, deve attivare, nel rispetto delle garanzie e delle prerogative previste dalla normativa vigente, un procedimento amministrativo volto alla predisposizione di una relazione illustrativa sintetica, che deve essere trasmessa corredata di tutta la documentazione utile, alla Direzione generale per la regolazione al fine della adozione dell'atto.
Il procedimento deve essere normalmente concluso entro 45 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di sospensione; la Direzione generale per la regolazione emana tempestivamente il provvedimento finale una volta acquisita la documentazione trasmessa dal competente provveditorato.
Per quanto riguarda la durata del provvedimento interdittivo, esistono due possibilità: che sia pari alla durata della sospensione; che possa essere anche disposta per un ulteriore periodo, pari al doppio della sospensione; in entrambe le ipotesi, non può essere superiore a due anni.
La Direzione generale per la regolazione dei lavori pubblici dovrà garantire una applicazione uniforme della disciplina sul territorio nazionale. Il provvedimento interdittivo alla contrattazione con le P.A. ed alla partecipazione a gare pubbliche, è atto definitivo di natura costitutiva. Tale natura lo rende impugnabile con ricorso al giudice amministrativo o al Presidente della Repubblica, nei termini di legge e di ciò deve essere data notizia in calce al provvedimento stesso.