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Fotovoltaico: sarà riconosciuto l’adeguamento Istat

Fotovoltaico: sarà riconosciuto l’adeguamento Istat

L’annuncio del Gse dopo la vittoria del ricorso dei cittadini contro il decreto ministeriale 06/02/2006

Vedi Aggiornamento del 04/02/2009
di Roberta Dragone
Vedi Aggiornamento del 04/02/2009
12/01/2007 - Sarà riconosciuto l’adeguamento Istat a tutti coloro che hanno inoltrato domande di ammissione agli incentivi per l’installazione di impianti fotovoltaici fino al 15 febbraio 2006. Saranno ricalcolate le tariffe incentivanti, riconoscendo un adeguamento dell’1,7% (*) a partire dal 1° gennaio 2006, ed effettuati gli opportuni conguagli per le somme già erogate. È quanto si legge nella comunicazione ufficiale che il Gse, Gestore dei Servizi Elettrici, ha diffuso in seguito alla vicenda del ricorso “conto energia”. Ricordiamo che ad ottobre scorso il Tar della Lombardia accoglieva il ricorso promosso da parte di 15 soggetti, tra imprenditori e privati, che chiedevano l’annullamento del decreto ministeriale 06/02/2006, a loro avviso recante “modifiche peggiorative” al Decreto 28 luglio 2005, che ha introdotto in Italia il cosiddetto “conto energia”. L’aggiornamento Istat delle tariffe incentivanti rappresenta uno dei due punti fondamentali che hanno giustificano il ricorso contro i ministeri delle Attività produttive e dell’Ambiente, l’Autorità dell’Energia elettrica e del gas, ed il Grtn (Gestore della rete di trasmissione nazionale). Se il DM 28/07/05 disponeva l’aggiornamento annuale delle tariffe sulla base dei dati Istat per tutti gli impianti ammessi, il DM 06/02/06 nega il diritto all’aggiornamento Istat per gli impianti “per i quali la domanda di cui all’art. 7, comma 1, è stata inoltrata nel 2005 e nel 2006: 0,445 euro/kWh per un periodo di venti anni” - art. 5 comma 2 lettera a). Ed ammette solo quelli per i quali la domanda è stata inoltrata “negli anni successivi al 2006”. Questo significa che coloro che hanno già presentato domanda, ricevuto risposta positiva dal Grtn, ed avviato tutte le operazioni per l’installazione degli impianti, si ritrovano negate le opportunità promesse dal primo decreto: le tariffe, non adeguate annualmente, sono destinate a rimanere congelate per venti anni, senza alcuna garanzia contro eventuali modifiche dovute all’inflazione. Lo stesso Grtn, contattato a maggio scorso dalla redazione di edilportale.com, non negava l’effettiva esistenza di una “retroattività di forma” del nuovo decreto. Accogliendo il ricorso, il Tar della Lombardia ha dichiarato inammissibile l’articolo 8 comma 1 del DM 6.2.2006 che non applica l’aggiornamento Istat delle tariffe incentivanti a domande già presentate da oltre 9000 persone. Oggi il gestore della rete di trasmissione nazionale annuncia che proprio in seguito al ricorso - presentato e vinto attraverso lo studio legale fiorentino Cnttv – sarà riconosciuto a tutti l’adeguamento Istat sulle tariffe incentivanti. Comunicazione ufficiale del Gse A seguito del ricorso n. 1151/2006, il TAR per la Lombardia, con sentenza n. 2125/2006 del 18 ottobre 2006 notificata al GSE in data 22 novembre 2006, ha parzialmente annullato l’art. 8.1 del DM 6.2.2006 sul "conto energia", per la parte riguardante l'applicabilità dell'aggiornamento ISTAT. La norma in oggetto limitava, con effetto retroattivo a valere sulle domande pervenute al GSE fino al 15 febbraio 2006, l'applicabilità dell’aggiornamento ISTAT alle sole tariffe incentivanti di cui alla lettera b) dell'art. 5, comma 2, e dell'art. 6, commi 2 e 3, DM 28.7.2005, escludendo quindi quelle di cui alla lettera a) ("impianti la cui domanda è stata presentata nel 2005 e nel 2006"). A seguito di tale decisione il GSE procederà in tempi brevi – nei confronti delle domande di ammissione agli incentivi inoltrate fino al 15 febbraio 2006 – a ricalcolare le tariffe incentivanti, riconoscendo un adeguamento dell'1,7% (*) a partire dal 1° gennaio 2006, e a effettuare gli opportuni conguagli per le somme già erogate. Resta salvo e impregiudicato il diritto del GSE di effettuare i necessari recuperi, laddove il Consiglio di Stato, innanzi al quale la citata sentenza del TAR Lombardia è stata impugnata, dovesse riformarla. (*) tasso di variazione annua, riferito ai dodici mesi dell’anno precedente, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevati dall'ISTAT
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