
Fornitura con posa in opera senza reverse charge
NORMATIVA
Fornitura con posa in opera senza reverse charge
Se il contratto non è di subappalto ma di fornitura, non si applica il meccanismo dell’inversione contabile
Vedi Aggiornamento
del 18/04/2008
03/07/2007 - Il meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge) in edilizia non si applica nei contratti di fornitura di armature in acciaio per cemento armato, in quanto la posa in opera rappresenta solo un’operazione accessoria a quella principale di fornitura.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 148/E del 29 giugno 2007 , rispondendo al quesito posto da una società che si occupa di “fornitura di armature in acciaio per cemento armato, pre-sagomate o pre-assemblate”, in taluni casi anche con la relativa posa in opera.
Il reverse charge non si applica nemmeno al rapporto tra l’impresa che ha posto il quesito e le imprese alle quali essa affida la posa in opera, in quanto il contratto a monte non si configura come contratto di subappalto, ma di fornitura.
L’art. 35, comma 5, del DL 4 luglio 2006 (decreto Bersani), convertito nella Legge 248 del 4 agosto 2006 - ricorda l’Agenzia -, ha esteso il reverse charge (previsto dall'art. 17, comma 5 del DPR 633/1972) anche "alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore". Tale meccanismo è entrato in vigore il 1° gennaio 2007, per effetto del comma 44 della Finanziaria 2007.
La circolare 37/E del 29 dicembre 2006 e la circolare 11/E del 16 febbraio 2007 hanno chiarito che il reverse charge in edilizia si applica alle prestazioni di servizi rese da un soggetto subappaltatore, che opera nel settore edile, nei confronti di un altro soggetto IVA, operante nel settore edile, che agisce a sua volta, quale appaltatore o subappaltatore.
Nel campo di applicazione del reverse charge non rientrano le forniture di beni con posa in opera, in quanto non consistono in prestazioni di servizi, ma in cessioni di beni per i quali la manodopera risulta accessoria rispetto al bene fornito.
L'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile dipende infatti dal tipo di contratto: nelle ipotesi in cui sussistono contemporaneamente prestazione di servizi e cessione di beni occorrerà far riferimento alla volontà contrattualmente espressa dalle parti per stabilire se sia prevalente l'obbligazione di dare o quella di facere.