
Controsoffitti in cartongesso con reverse charge
NORMATIVA
Controsoffitti in cartongesso con reverse charge
Si tratta di prestazione di servizi e non di cessione con posa in opera
Vedi Aggiornamento
del 18/04/2008
06/09/2007 - Alla realizzazione di controsoffitti o di pareti di cartongesso si applica il del meccanismo del reverse charge. Lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 220/E del 10 agosto 2007, in risposta ad una istanza di interpello relativa all’applicazione dell’art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972.
La società che ha chiesto il chiarimento svolge l’attività di commercio all'ingrosso di materiali per l'edilizia (codice Atecofin 51.90.0) e come attività secondaria realizza rivestimenti di pavimenti e di muri (codice Atecofin 45.43.0).
Nell’ambito di quest’ultima attività, la società ha stipulato un contratto per la fornitura e posa in opera di controsoffitti e pareti di cartongesso nei confronti di un'impresa affidataria dei lavori per l'ampliamento e la ristrutturazione di un ospedale. Non si tratterebbe quindi – secondo la società interpellante – di una mera fornitura di materiale con relativa posa in opera, bensì della realizzazione di un manufatto nuovo derivante dalla trasformazione del materiale impiegato. Di conseguenza il lavoro dovrebbe essere qualificato come una prestazione di servizi e non come una cessione di beni con posa in opera. Va considerato, inoltre, che l'impresa istante assume, nell'esecuzione del contratto principale, la veste di soggetto sub-appaltatore.
L’Agenzia delle Entrate ricorda che il meccanismo dell'inversione contabile (cosiddetto reverse charge) è stato esteso "alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore" dall’art. 35, comma 5, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006.
L'applicazione del meccanismo è stata sospesa fino al 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore dell'art. 1, comma 44, della legge 296/2006 (Finanziaria 2007).
La circolare n. 37/E del 29 dicembre 2006 e la circolare n. 11/E del 16 febbraio 2007 hanno chiarito che il reverse charge in edilizia si applica alle prestazioni di servizi rese da un soggetto subappaltatore, che opera nel settore edile, nei confronti di altro soggetto IVA, operante anch'esso nel settore edile, che agisce a sua volta, quale appaltatore o subappaltatore.
Nello speciale regime non rientrano le forniture di beni con posa in opera in quanto non consistono in prestazioni di servizi, ma in cessioni di beni per i quali la manodopera risulta accessoria rispetto al bene fornito. Se invece la volontà contrattuale è quella di giungere ad un risultato diverso e nuovo rispetto al complesso dei beni utilizzati per l'esecuzione dell'opera, allora la prestazione di servizi si deve considerare prevalente rispetto alla cessione del materiale impiegato.
Nel caso in esame, all’impresa è stata affidata l'esecuzione di controsoffitti e di pareti di cartongesso, da eseguire ad arte, che costituiscono palesemente un risultato diverso rispetto al complesso dei beni utilizzati.
Di conseguenza, si tratta di una prestazione di servizi che, se resa sulla base di un contratto di sub-appalto e, al ricorrere delle altre condizioni previste dalla norma, dà luogo all'applicazione del meccanismo del reverse charge ai sensi dell'art. 17, comma 6, lett. a), del D.P.R. n. 633 del 1972.