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Ai prefabbricati si applica il regime del reverse charge

Ai prefabbricati si applica il regime del reverse charge

Trattandosi di prestazione di servizi e non di cessione di beni, l’attività è riconducibile al settore edile

Vedi Aggiornamento del 12/03/2009
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 12/03/2009
10/03/2008 - Con la Risoluzione n. 76/E del 4 marzo 2008 , l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le prestazione di servizi consistenti in produzione di elementi prefabbricati in calcestruzzo e realizzazione degli edifici con il montaggio nel cantiere degli elementi stessi, sono soggette all’applicazione del meccanismo del reverse-charge. Il quesito è stato posto da una società che produce prefabbricati in cemento armato precompresso, con codice attività 26.61.0 della tabella ATECOFIN 2004 (confluito nel codice 23.61.00 della nuova tabella ATECO 2007), che sta realizzando, come appaltatrice, opere fabbricate, avvalendosi di una società terza per il montaggio e l’installazione delle opere realizzate per conto della società committente. La società chiede se, in riferimento ai due rapporti contrattuali intercorrenti l’uno con l’appaltante principale e l’altro con società terze specializzate nel montaggio delle opere realizzate, sia applicabile il regime dell’inversione contabile ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lettera a) del DPR n. 633 del 1972. L’Agenzia ricorda, in primo luogo, che il meccanismo dell’inversione contabile (previsto dall’art. 17, sesto comma, lett. a) del DPR 633/1972, così come sostituito da ultimo dall’art. 1, c. 44, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006) si applica alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La circolare n. 37 del 29 dicembre 2006 ha chiarito che i soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo del reverse-charge devono essere individuati in relazione alle prestazioni dipendenti da subappalti. Tali prestazioni sono riconducibili alle attività elencate nella sezione F (“Costruzioni”) della tabella ATECOFIN 2004 (sostituita ora dalla tabella ATECO 2007). La stessa circolare ha escluso dal reverse-charge le forniture di beni con posa in opera poiché tali operazioni, nelle quali la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene, ai fini IVA costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi. Per stabilire se nel caso in oggetto si applichi il reverse charge – spiega l’Agenzia – occorre verificare: a) che il soggetto appaltatore e il soggetto subappaltatore operino entrambi nel quadro di un’attività riconducibile alla sezione F della tabella ATECOFIN; b) che l’operazione considerata sia riconducibile ad una prestazione e non ad una cessione di beni con posa in opera. La società che ha posto il quesito esercita attività di produzione di prefabbricati, riconducibile alla sezione D (Attività manifatturiere) e non alla sezione F, come richiesto ai fini dell’applicazione del meccanismo del reverse-charge. Tuttavia, dalla sezione D sono escluse le attività di costruzione di strutture e operazioni di fabbricazione eseguite nel cantiere edile, classificate più correttamente nella sezione F. Infatti, in quest’ultima sezione rientra l’attività di montaggio di edifici e strutture prefabbricati completi con elementi prodotti in proprio se il principale materiale utilizzato è il calcestruzzo. Nel caso in esame i prefabbricati sono realizzati in calcestruzzo, mentre la fabbricazione dell’opera ed il relativo montaggio avverrà nel cantiere edile. Ne consegue che la prestazione non si limita alla fabbricazione di elementi in calcestruzzo ma alla realizzazione degli edifici con il montaggio nel cantiere degli elementi stessi. L’attività di “montaggio e installazione in loco di opere prefabbricate” rientrerebbe quindi nella sezione F della tabella ATECOFIN, codice 45.21.1, e costituirebbe una attività differente da quella elencata con codice ATECOFIN 26.61.0. Per quanto riguarda, invece, la tipologia del contratto stipulato, secondo l’Agenzia non si tratta di cessione di beni con posa in opera. Facendo riferimento alla volontà contrattualmente espressa dalle parti per stabilire se sia prevalente l’obbligazione di dare o quella di fare, emerge che le parti non hanno voluto pattuire una cessione di materiali con relativa posa in opera, ma hanno inteso affidare l’esecuzione di un’opera con strutture prefabbricate e che costituisce un risultato diverso rispetto al complesso dei beni utilizzati. In conclusione, operando entrambe le società nel quadro di un’attività riconducibile al settore edile e consistendo, l’opera, in una prestazione di servizi realizzati in base a contratti di subappalto, la scrivente ritiene che le prestazioni fatturate dalla società istante alla BETA Srl sono soggette all’applicazione del meccanismo del reverse-charge.
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