
Detrazione 55% per il risparmio energetico: il Comune ne è escluso
NORMATIVA
Detrazione 55% per il risparmio energetico: il Comune ne è escluso
Agenzia delle Entrate: la detrazione si applica alle imposte sul reddito, ma i Comuni non sono soggetti all’Ires
Vedi Aggiornamento
del 16/12/2008
14/02/2008 - Non essendo soggetti passivi di Ires, i Comuni non possono usufruire della detrazione del 55% per gli interventi di risparmio energetico, prevista dalla Finanziaria 2007.
Lo afferma l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 33/E del 5 febbraio 2008 , in risposta al quesito posto da un Comune che intende adottare misure di contenimento dei consumi energetici usufruendo della detrazione del 55%. Il Comune chiede di sapere se:
- rientra tra i soggetti ammessi alla detrazione;
- la detrazione possa essere riconosciuta indipendentemente dalla natura dell’attività prestata nell’edificio oggetto dell’intervento, atteso che l’Ente locale esercita sia attività istituzionali che attività commerciale;
- sia possibile fruire della detrazione per imposte diverse dall’IRES.
L’Agenzia ricorda che la Finanziaria 2007 ( legge 27 dicembre 2006 n. 296 ) ha introdotto una nuova agevolazione fiscale, con efficacia originariamente limitata al periodo d’imposta 2007, per la realizzazione di interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici. L’agevolazione consiste nel riconoscimento di una detrazione d’imposta del 55% delle spese sostenute per gli interventi di “riqualificazione energetica” con importi massimi variabili a seconda della tipologia di intervento previsto.
La Finanziaria 2008 ( legge 24 dicembre 2007 n. 244 ) ha prorogato tali incentivi estendendo il beneficio alle spese sostenute entro il 2010 (art. 1, comma 20) ed introducendo, tra l’altro, importanti novità in ordine alle modalità di fruizione della detrazione ed in relazione agli interventi ammissibili. Tra gli interventi agevolabili vi sono quelli riguardanti strutture opache verticali, finestre comprensive di infissi, installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con altri apparecchi a maggiore efficienza energetica.
Il DM 19 febbraio 2007 ha stabilito le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 344 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006 citata. In particolare il DM individua (art. 2, comma 1) i soggetti ammessi a godere della detrazione:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
- le associazioni tra professionisti;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Trattandosi di una detrazione dalle imposte sul reddito e non di un credito d’imposta – spiega l’Agenzia – il presupposto per godere del beneficio consiste, in primo luogo, nell’essere un soggetto passivo IRPEF o IRES.
L’art. 74 del DPR 917/1986 (TUIR) prevede che “gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all’imposta”.
Di conseguenza, il Comune istante non può fruire di alcuna detrazione per la riqualificazione del risparmio energetico dal momento che non è un soggetto passivo IRES.