
Detrazione del 55% anche per le caldaie non a condensazione
NORMATIVA
Detrazione del 55% anche per le caldaie non a condensazione
Tra gli emendamenti alla Finanziaria, anche la riduzione dell’ICI per chi installa impianti di energia rinnovabile
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del 08/09/2009
06/12/2007 - Prosegue in Commissione Bilancio della Camera l’esame del disegno di legge Finanziaria 2008 . Nella seduta del 4 dicembre scorso sono stati approvati i primi emendamenti al testo in discussione.
Tra questi vi è l’applicazione della detrazione del 55% anche alle “spese sostenute per la sostituzione intera o parziale dell'impianto di climatizzazione invernale non a condensazione, entro il 31 dicembre 2009” .
Dal testo della norma – non proprio chiarissimo – pare di capire che sarà possibile detrarre dall’Irpef il 55% delle spese sostenute per la sostituzione di impianti di riscaldamento ad eccezione di quelli già dotati di una caldaia a condensazione.
Le modalità per il riconoscimento dei benefici saranno stabilite con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. A copertura dell’agevolazione sono stanziati 2 milioni di euro annui.
Il testo dell’emendamento appena approvato è il seguente:
Al comma 15, apportare le seguenti modificazioni:
a) aggiungere in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al comma 347 si applicano, anche per le spese sostenute per la sostituzione intera o parziale dell'impianto di climatizzazione invernale non a condensazione, entro il 31 dicembre 2009. La predetta agevolazione è riconosciuta entro il limite massimo di spesa di cui al comma 15-bis;
b) dopo il comma 15 aggiungere il seguente:» 15-bis. «Per le finalità di cui al l'ultimo periodo del comma 15 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per il riconoscimento dei benefici di cui all'ultimo periodo del comma 15».
Il legislatore ha inteso estendere a tutti i tipi di impianti l'agevolazione introdotta lo scorso anno dal comma 347 della Finanziaria 2007, che prevedeva una detrazione del 55% per la sostituzione dei vecchi impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. Il comma 347 della Finanziaria 2007 prevede infatti che "Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo."
È stato approvato anche un emendamento che consente ai Comuni di fissare, a decorrere dal 2009, un' aliquota ICI agevolata , inferiore al 4 per mille, per chi decida di installare impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica e/o termica per uso domestico. L’aliquota agevolata è applicabile alle unità immobiliari oggetto degli interventi, e può avere una durata massima di tre anni per gli impianti solari termici e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili.
Ne riportiamo il testo:
Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:
25-bis. La deliberazione di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 può fissare, a decorrere dall'anno di imposta 2009, un'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica e/o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi, e per la durata massima di tre anni per gli impianti solari termici e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. Le modalità per il riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma precedente sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 446.
Viene introdotto, inoltre, un credito d'imposta dell’80% del costo sostenuto per l'installazione di apparecchi di videosorveglianza e di altri sistemi di sicurezza, per ciascuno dei periodo di imposta 2008, 2009 e 2010, fino ad un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario, in favore dei negozi al dettaglio e all'ingrosso, di ristoranti e bar. La fruizione del credito d'imposta spetta nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascun anno, secondo l'ordine cronologico di invio delle istanze di richiesta. Un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Finanziaria, fisserà le modalità di attuazione.
Lunedì 10 dicembre il ddl Finanziaria 2008 approderà in Aula alla Camera per la discussione che dovrà concludersi entro il 18 dicembre.