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Sicurezza impianti: restano le garanzie del Codice Civile

Sicurezza impianti: restano le garanzie del Codice Civile

Cancellato l’obbligo di allegare la dichiarazione di conformità agli atti di trasferimento previsto dal DM 37/2008

Vedi Aggiornamento del 08/03/2011
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 08/03/2011
02/07/2008 - Il Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008 recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” ha cancellato l’obbligo di allegare ai contratti di compravendita o di locazione di immobili usati la “dichiarazione di conformità” degli impianti, previsto dall’articolo 13 del DM 37/2008 relativo all’installazione degli impianti all'interno degli edifici.
 
Il suddetto articolo 13 prevedeva l’obbligo di conservare la documentazione amministrativa e tecnica e il libretto di uso e manutenzione degli impianti presenti negli edifici e, in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo (vendita, locazione) di consegnare tale documentazione all’acquirente o inquilino. Era prescritto che l’atto di trasferimento riportasse la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contenesse in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità non fosse stata prodotta o non fosse più reperibile, sarebbe stata sostituita (per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del DM 37/2008) da una dichiarazione di rispondenza resa da un professionista del settore impiantistico.
 
Ricordiamo che proprio l’articolo 13 aveva suscitato numerose questioni interpretative, alle quali il Ministero dello Sviluppo economico aveva risposto con un Parere che sottolineava come né l’art. 13 né nessun altra norma del regolamento, introducevano l’obbligo di adeguare gli impianti preesistenti conformi alle precedenti norme di sicurezza ad essi applicabili, né obbligavano il venditore o il locatore a fornire all’acquirente o all’inquilino la garanzia di conformità degli impianti stessi. Era obbligatorio invece affrontare, nei contratti, il tema della conformità degli impianti, mettendo i contraenti nella condizione di pattuire una clausola di garanzia o una clausola di esonero da garanzia.
 
Con l’abrogazione dell’articolo 13, l’acquirente è comunque tutelato dalla mancata messa a norma degli impianti, sulla base delle garanzie previste dal Codice Civile, in particolare dagli articoli 1375 (il contratto deve essere eseguito secondo buona fede), 1490 (il venditore deve garantire che la cosa venduta sia immune da vizi), 1491 (la garanzia è esclusa se i vizi erano facilmente conoscibili dall’acquirente).
 
Il DL 112/2008, inoltre, stabilisce che, entro il 31 marzo 2009, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, emani uno o più decreti volti a disciplinare:
a) le disposizioni in materia di installazione degli impianti all’interno degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti;
c) la  revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni di obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a) e b).
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