
Piemonte, più efficiente il settore dell’edilizia
RISPARMIO ENERGETICO
Piemonte, più efficiente il settore dell’edilizia
Approvate in Giunta le disposizioni attuative sul rendimento energetico
Vedi Aggiornamento
del 07/12/2009
30/10/2008 - Il Piemonte diventa più attento al rendimento energetico in edilizia. Il nuovo orientamento è possibile grazie alle disposizioni attuative della Legge Regionale 13/2007, approvate con la Delibera di Giunta 35-9702, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 41 del 9 ottobre 2008. Le nuove norme sono state adottate in conformità al Decreto Legislativo 192/2005, che ha recepito la Direttiva Comunitaria 2002/91/CE.
Secondo la norma diventano soggetti a controlli sull’esercizio e la manutenzione gli impianti termici centralizzati e autonomi. Per ognuno è infatti prevista la diagnosi energetica, dalla quale è possibile ricavare maggiori informazioni sul consumo e le opportunità di risparmio. È responsabile dell’esercizio e manutenzione il proprietario, l’occupante dell’immobile o il manutentore se la potenza nominale dell’impianto non supera i 35 kW.
Per gli impianti con potenza superiore ai 35 kW è invece responsabile il proprietario, l’amministratore di condominio o un delegato, purchè un atto scritto certifichi il passaggio di competenza. Il responsabile deve tenere aggiornato il libretto di impiego secondo la documentazione rilasciata dal manutentore, disponibile anche sul sito web di Provincia e Regione.
Dal 15 ottobre già altre regioni si sono dotate di bollino verde gratuito, da ritirare presso la Provincia o le associazioni di categoria. Una certificazione non cedibile, rilasciato da aziende iscritte nel registro delle imprese all’albo provinciale, gestito dalla Camera di Commercio e a disposizione di Arpa, regioni, province e comuni. Ogni manutentore o responsabile dell’impresa deve inoltre sottoporsi a corsi di aggiornamento annuali.
Agli impianti deve essere praticato un foro di prelievo conforme alle prescrizioni UNI 10389 e 10784. Per quelli più vecchi di 15 anni, con potenza superiore ai 350 kW, si determina il rendimento medio stagionale, mentre si redige una relazione sulla convenienza della sostituzione per gli impianti di potenza minore ai 350kW. In definitiva il rendimento di combustibile per i generatori di calore, acqua e aria calda non devono essere inferiori ai limiti fissati in base a età e potenza dell’impianto.
I periodi di ispezione sono sono fissati in base alle zone climatiche, individuate dal Dpr 412/1993, con preavviso di 15 giorni. Sono sottoposti a sanzione i responsabili degli impianti sprovvisti di bollino verde e quelli per colpa dei quali non è possibili procedere all’ispezione, mentre viene data comunicazione dell’esistenza di rischio a Comune, Vigili del Fuoco, Asl e Ispesel nel caso di impianti alimentati da gas di rete.
Se sono riscontrate anomalie, l’impianto va sostituito entro 300 giorni. Le province possono poi effettuare ispezioni a campione sugli impianti e sulle imprese di manutenzione attraverso l’Arpa. I costi delle ispezioni tengono conto della potenza e del numero dei generatori, variando da 25 a 240 euro. Le Regioni, insieme a Province e Arpa, predispongono poi un sistema informativo condiviso in Rupar, la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni regionali, collegata alle Camere di Commercio.