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Ecomostri, convenzione Difesa - Beni Culturali

Ecomostri, convenzione Difesa - Beni Culturali

Spetta al trasgressore la demolizione delle costruzioni abusive

Vedi Aggiornamento del 05/02/2009
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 05/02/2009
16/12/2008 - Più certezza per l’attività di demolizione delle opere abusive. È stato siglato il 10 dicembre l’accordo tra Sandro Bondi, Ministro per i Beni e le Attività Culturali, e il Ministro per la Difesa Ignazio La Russa.

In base al Decreto Legislativo 42/2004 , codice dei beni culturali e del paesaggio, per opera abusiva si intende il fabbricato realizzato in assenza dell’autorizzazione paesaggistica o in violazione degli obblighi previsti dai piani territoriali.
 
Secondo il Codice dei beni culturali e del paesaggio spetta al trasgressore la demolizione delle opere costruite abusivamente su aree sottoposte a vincolo paesaggistico, così come il ripristino a proprie spese dei luoghi danneggiati. Se il trasgressore non ottempera al suo dovere e non c’è stato l’intervento del Comune, che rappresenta l’autorità preposta alla tutela, il potere di procedere alla demolizione passa ai Direttori regionali.
 
L'accordo tra Ministero della Difesa e dei Beni Culturali consente ai Direttori regionali l’utilizzo di strumenti tecnico organizzativi. Il Ministero per i Beni e le Attività culturali opera a sua volta per la salvaguardia dei beni paesaggistici direttamente o di concerto con gli Enti Locali.
 
L’accordo prevede l’istituzione di un Comitato Tecnico di valutazione, composto dai rappresentanti dei due ministeri, che definisce annualmente gli interventi di demolizione secondo un ordine di priorità fissato dai Direttori regionali.
 
L’esecuzione spetta invece al genio militare. In questo modo viene risolta l’inerzia dei responsabili o dei Comuni, che può rallentare l’intero procedimento. Con l’intervento della Difesa si spera di creare un deterrente all’abusivismo, ma anche di promuovere la collaborazione tra Ministero e Regioni responsabilizzando gli enti locali a procedere direttamente per il futuro.
 
I Direttori Regionali predispongono semestralmente l’elenco delle opere abusive, sul quale il Comando Militare si pronuncia entro 30 giorni. Successivamente il Comitato valuta gli elenchi e in accordo con la Difesa emette uno studio di fattibilità contenente modi e tempi di attuazione, costi ed eventuali attività che non possono essere eseguite dal genio militare, come la bonifica e il ripristino del territorio.
 
In presenza di beni culturali alle operazioni deve presenziare la sopraintendenza competente. Terminate le attività le unità del genio militare danno comunicazione al Fod, Forze operative di difesa, che a loro volta informano la Direzione regionale, organo preposto alla verifica di conformità dell’intervento, cui deve seguire una ulteriore comunicazione alla Direzione Generale e all’Autorità giudiziaria.
 
Il Prefetto, preventivamente interessato dal Direttore regionale, definisce con proprio decreto le misure necessarie per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica durante l’intervento del Genio militare in ogni sua fase, sia per le attività ricognitive sia per le operazioni di demolizione.
 
Gli oneri finanziari sono a carico del Ministero per i Beni e le Attività culturali. Gli oneri diretti possono essere anticipati dal genio militare per poi essere rimborsati dagli organi amministrativi del ministero.
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