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Il professionista con un solo collaboratore paga l’Irap

Il professionista con un solo collaboratore paga l’Irap

Cassazione: la presenza di una segretaria trasforma l’attività individuale in struttura organizzativa

Vedi Aggiornamento del 29/10/2012
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 29/10/2012
17/12/2008 - Un professionista che, per la sua attività, si avvalga anche di un solo collaboratore, è tenuto a versare l’IRAP. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 29146 dell’11 dicembre 2008 .
 
La Corte ha accolto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza di una Commissione tributaria regionale che aveva riconosciuto ad un professionista il diritto al rimborso dell’IRAP versata per alcuni anni.
 
La Cassazione ha ritenuto non conforme alla giurisprudenza la sentenza della Commissione tributaria che ha negato la sussistenza di una struttura organizzativa, pur avendo accertato che il professionista si avvaleva di un collaboratore. Infatti - osserva la Corte - il Dlgs 446/1997 esclude dall’applicazione dell’IRAP le attività di lavoro autonomo solo quando queste siano autonomamente organizzate, cioè quando il contribuente:
- sia il responsabile dell’organizzazione e non inserito in strutture organizzative riferibili ad altri;
- impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
 
Poiché, nel caso in esame, il professionista aveva una segretaria stabile, la Cassazione lo ha condannato a pagare l’IRAP per gli anni in questione.
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