
Contribuenti minimi: pubblicato il decreto attuativo
NORMATIVA
Contribuenti minimi: pubblicato il decreto attuativo
La ritenuta va effettuata a titolo di acconto dell'imposta sostitutiva; eccedenza utilizzabile in compensazione
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del 17/12/2008
15/01/2008 - È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto ministeriale del 2 gennaio 2008 che fornisce le modalità applicative per il regime fiscale dei contribuenti minimi (il cd. Forfettone) previsto dell'articolo 1, commi da 96 a 117 della Finanziaria 2008 .
Il nuovo sistema – ricordiamo – prevede la semplificazione degli adempimenti fiscali e un’imposta secca del 20% sul reddito per chi non supera i 30.000 euro annui ( leggi tutto ).
Il decreto illustra i requisiti per l’accesso al nuovo regime fiscale, specificando che, ai fini dell'individuazione del limite di reddito di 30.000 euro, non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'eventuale adeguamento agli studi di settore e, nel caso di esercizio contemporaneo di attività di impresa e di arti e professioni, si assume la somma dei ricavi e compensi relativi alle singole attività. Per quanto riguarda invece il requisito per cui non bisogna aver sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori, il decreto include tra queste, le spese per prestazioni di lavoro per opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) - Dpr 917/1986).
All’art. 4 il decreto fornisce alcune precisazioni su come determinare il reddito secondo quanto disposto dall’art 1 comma 104 della Finanziaria (differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività di impresa o dell'arte o della professione).
L’art. 5 spiega che il reddito, calcolato ai sensi del suddetto comma 104, determina la base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale versati dai contribuenti minimi. Tali contributi si deducono dal reddito e l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell'art. 10 del Tuir.
Le ritenute subite dai contribuenti minimi si considerano effettuate a titolo d'acconto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 105 della Finanziaria. L'eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del Dlgs 9 luglio 1997, n. 241.
L’art. 7 illustra gli adempimenti, tra cui l’obbligo di numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali, certificare i corrispettivi, indicando in luogo dell'ammontare dell'imposta, se e' emessa fattura, che l'operazione è effettuata da soggetti che applicano agli effetti dell'imposta stessa, il regime di franchigia; ecc.
I contribuenti minimi sono esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dalla compilazione del modello per la comunicazione dei relativi dati.
L’art. 8 illustra gli adempimenti necessari in caso di cessazione del regime dei contribuenti minimi per superamento dei limiti. Inoltre, il reddito determinato ai sensi del suddetto comma 104, rileva ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia.
Ricordiamo infine che l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare 73/E relativa al nuovo regime fiscale.