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Professionisti in regime semplificato: chiarimenti

Professionisti in regime semplificato: chiarimenti

Entrate: per i raggruppamenti temporanei l’accesso dipende dall’attività

Vedi Aggiornamento del 18/03/2008
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 18/03/2008
28/02/2008 - Con la Circolare n. 13/E del 26 febbraio 2008, l’Agenzia delle Entrate ha forniti nuovi chiarimenti sul regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi, previsto dalla Finanziaria 2008. Uno dei quesiti riguarda la partecipazione ad un raggruppamento temporaneo di professionisti; viene chiesto se l’accesso al regime dei minimi è precluso nel caso di un professionista che abbia costituito nel 2007 un raggruppamento temporaneo di professionisti ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. g), del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (ex articolo 17, comma 1, lettera g, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.) L’Agenzia risponde che il comma 99 della Finanziaria per il 2008 esclude dalla definizione di contribuenti minimi “gli esercenti attività d’impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni di cui all’articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all’articolo 116 del medesimo Testo unico”. I raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 90 del Dlgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) sono costituiti tra professionisti per l’espletamento delle prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e ad altri incarichi di supporto tecnico-amministrativo. In particolare, occorre distinguere l’ipotesi in cui le attività affidate al raggruppamento temporaneo siano svolte dai singoli professionisti in modo autonomo e separato, dall’ipotesi in cui le attività non siano separabili o comunque siano svolte in modo unitario, avvalendosi di un’unica organizzazione comune. Nel primo caso – spiega l’Agenzia – il raggruppamento temporaneo non costituisce un soggetto autonomo che assume rilevanza ai fini dell’applicazione del comma 99 della legge finanziaria 2008. Diversamente, nella seconda ipotesi, il raggruppamento temporaneo si configura come società o associazione di fatto, assimilata sotto il profilo fiscale alla società in nome collettivo, ai sensi dell’articolo 5 del Tuir, che impedisce l’accesso del professionista che vi partecipa al regime dei contribuenti minimi.
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