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Studi di settore per le attività professionali

Studi di settore per le attività professionali

Dall’Agenzia delle Entrate i chiarimenti sulle principali novità relative agli studi in vigore dal periodo d'imposta 2006

Vedi Aggiornamento del 28/01/2008
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 28/01/2008
14/06/2007 - Con la Circolare n. 38/E del 12 giugno , l’Agenzia delle Entrate detta le istruzioni agli uffici per la corretta applicazione dei 56 studi di settore approvati il 20 marzo scorso e fornisce ulteriori chiarimenti in ordine ad alcune novità relative agli studi. All’inizio del 2007 – si legge nella premessa - sono stati approvati 56 studi di settore, in vigore dal periodo d'imposta 2006, 8 dei quali sono relativi al comparto delle attività professionali. La nuova Circolare, che integra e completa quelle emanate in precedenza in materia di studi, e in particolare quella del 22 maggio scorso, indica in un apposito allegato le principali cause che possono giustificare eventuali situazioni di non congruità. In tali casi l’ufficio, ai fini della corretta applicazione dello studio di settore, “dovrà valutare con attenzione la posizione del contribuente e tenere conto delle circostanze segnalate dalla circolare”. Relativamente agli studi approvati in via definitiva il 20 marzo scorso, la circolare precisa, con particolare riguardo agli studi relativi alle attività professionali , che le attività di controllo per i periodi di imposta 2004 e precedenti dovranno tener conto delle specifiche disposizioni normative vigenti per tali annualità. In particolare, viene precisato che l’attività di accertamento potrà essere svolta solo previa verifica della “non congruità” rispetto alle risultanze degli studi “sperimentali” o “monitorati”, per almeno due periodi di imposta su tre consecutivi considerati. Il requisito di “non congruità” dovrà essere successivamente confermato, in relazione allo stesso triennio, anche a seguito dell'applicazione di Gerico 2007 , sulla base dei dati e delle informazioni riferibili ai periodi d'imposta oggetto di controllo. L’Allegato 1 riporta l’elenco degli studi approvati in vigore dal periodo d’imposta 2006; tra questi figurano, ad esempio, i servizi di costruzione di edifici, i lavori di ingegneria civile e di costruzione di infrastrutture, ma anche le attività di aerofotogrammetria e cartografia, i servizi di ingegneria, le attività degli studi di architettura, le attività tecniche svolte da geometri. All’Allegato 3 sono fornite ulteriori indicazioni sull’applicazione degli studi di settore: in particolare viene illustrata l’applicazione definitiva degli studi di settore relativi alle attività professionali. Al punto 4.7 sono illustrate le evoluzioni degli studi di settore relativi alle attività professionali : le precedenti funzioni di compenso erano state criticate dagli Ordini Professionali per l’eccessiva influenza del valore dei beni strumentali e per un peso distorto dell’età professionale non commisurato all’effettivo svolgimento dell’attività. Gli Ordini Professionali hanno proposto, inoltre, l’utilizzo di territorialità specifiche per tener conto della concorrenza nel settore e, di conseguenza, del livello di tariffe applicate. Per migliorare la stima dei compensi, nelle funzioni di regressione sono state introdotte a partire dal periodo d’imposta 2005, alcune importanti novità quali: - utilizzo delle tipologie di prestazioni effettuate; - esclusione del valore dei beni strumentali; - esclusione dell’età professionale. Le funzioni di compenso degli studi di settore relativi alle attività professionali, approvati per il periodo d’imposta 2006, sono state, pertanto, riviste per quelle attività che più delle altre risentono del problema legato alla durata pluriennale degli incarichi professionali. Gli studi di settore peri i quali è stato sviluppato il nuovo modello di stima sono: TK23U (solo parte relativa a lavoro autonomo) - Servizi di ingegneria integrata; TK24U - Consulenze fornite da agrotecnici e periti agrari; TK25U - Consulenze fornite da agronomi; UK03U - Attività tecniche svolte da geometri; UK04U - Attività degli studi legali; UK05U - Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro; UK18U - Studi di architettura. Per questi studi la congruità dei compensi dichiarati è calcolata, per ognuno dei gruppi omogenei individuati, esclusivamente in base al numero e alla tipologia degli incarichi svolti, ponderati sulla base del valore medio dichiarato, con la individuazione di valori minimi a livello provinciale. Gli incarichi che dovranno essere indicati sono quelli svolti nel periodo di imposta o in anni precedenti, anche se non ultimati nel corso dell’anno, per i quali sono stati percepiti compensi, anche parziali, nell’anno. Gli elementi contabili non sono quindi più utilizzati per l’analisi della congruità del contribuente, mentre lo sono per quelle della coerenza, tramite un nuovo indicatore che rapporta i costi ai compensi dichiarati. Diventa pertanto irrilevante, ai fini della congruità, il disallineamento temporale tra costi sostenuti e compensi percepiti nell’anno. Il contribuente potrà invece risultare “non congruo” nel caso in cui dichiari di aver svolto incarichi per i quali ha percepito compensi di valore medio inferiore ai valori minimi definiti (per ogni tipologia di attività sono stati individuati valori minimi a livello provinciale). Occorre, tuttavia, evidenziare che la “non congruità”, nel nuovo modello proposto, derivando in via prevalente dalla dichiarazione di incarichi con compenso medio inferiore ad un minimo definito, potrebbe riscontrarsi anche in situazioni perfettamente normali, quali ad esempio la presenza di tipologie di attività per le quali gli incarichi dichiarati sono stati retribuiti prevalentemente con pagamenti parziali (acconti o saldi). Intanto, nella seduta di ieri, la Commissione Finanze della Camera ha approvato una risoluzione sugli studi di settore a prima firma dell’onorevole Franco Ceccuzzi. Il documento impegna il governo a rispettare il protocollo d’intesa firmato il 14 dicembre scorso con le associazioni di commercio e di turismo ed a rendere sperimentali i nuovi indicatori di normalità economica introdotti dal governo. “La risoluzione dimostra l’attenzione della Commissione Finanze verso un tema di stretta attualità che coinvolge milioni di cittadini. La risoluzione sugli studi di settore – commenta Franco Ceccuzzi – ha già prodotto effetti positivi anche sull’azione di governo: accogliamo, in tal senso, con favore i contenuti della circolare emanata dall’Agenzia delle Entrate che escludono penalizzazioni e vanno nella direzione di una stretta collaborazione fra i contribuenti onesti ed il Fisco”.
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