
Bonus per mobili ed elettrodomestici in esame alla Camera
NORMATIVA
Bonus per mobili ed elettrodomestici in esame alla Camera
La detrazione del 20% non spetta per frigoriferi e congelatori, agevolati invece dalla Finanziaria 2007
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del 17/07/2009
26/02/2009 - È iniziato nei giorni scorsi alla Camera l’esame del disegno di legge di conversione del DL n. 5 del 10 febbraio 2009 recante "Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi".
L’articolo 2 del DL 5/2009 - ricordiamo - introduce una detrazione del 20% delle spese documentate, sostenute tra il 7 febbraio 2009 e il 31 dicembre 2009, per l’acquisto di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, computer e televisori. Il tetto massimo della spesa agevolabile è fissato a 10.000 euro, di conseguenza l’importo massimo della detrazione è di 2.000 euro da ripartire in cinque quote annuali.
Per accedere alla detrazione è necessario avviare, o aver avviato a partire dal 1° luglio 2008, lavori di recupero del patrimonio edilizio su singole unità immobiliari residenziali, usufruendo della detrazione del 36% (art. 1 della legge 449/1997 ). I beni per i quali si usufruisce della detrazione del 20% devono essere destinati all’arredo dell’immobile ristrutturato.
Nel corso della relazione presso le Commissioni riunite Finanze e Attività produttive, il relatore ha chiarito che la detrazione del 20% non spetta per i frigoriferi, i congelatori e le loro combinazioni, dal momento che per tali elettrodomestici restano confermate le agevolazioni previste dall’articolo 1, comma 353, della legge n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007), prorogata dall’articolo 1, comma 20, della legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008). Tale ultima detrazione è pari al 20% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010, per la sostituzione di frigoriferi, di congelatori e delle loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+ fino a un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio.
Anche il Servizio Studi della Camera si è soffermato su questo punto, spiegando che la norma in esame esclude gli elettrodomestici ad alta efficienza energetica, indicati all’art. 2, comma 1, secondo periodo: si tratta dei frigoriferi, congelatori e loro combinazione, per i quali è già prevista dalla normativa vigente una specifica detrazione che, come specificato dal comma in esame, è cumulabile con le agevolazioni da esso introdotte.
Mentre il primo periodo del comma 1 - osservano i tecnici di Montecitorio - esclude espressamente dai benefici la sostituzione di frigoriferi e congelatori richiamati dal secondo periodo del comma (in quanto già oggetto di altre misure agevolative vigenti), tale ultimo periodo consente la cumulabilità tra le due differenti agevolazioni. Su tale aspetto appare necessario un chiarimento.
Per quanto riguarda la “documentazione delle spese” in merito all'acquisto di mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, nonché apparecchi televisivi e computer, che siano finalizzati all'arredo di un immobile in ristrutturazione, il Servizio Studi sottolinea che la disposizione fa riferimento “alle stesse modalità” previste dalla normativa in tema di ristrutturazioni edilizie. Ai sensi del DM n. 41 del 18 febbraio 1998 , per i pagamenti delle opere di ristrutturazione edilizia è previsto l’utilizzo del bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Mentre la vigente normativa agevolativa per la sostituzione di frigoriferi e congelatori (prevista dall’articolo 1, comma 353, della legge 296/2006) consente l’utilizzo delle ordinarie modalità di pagamento, documentate mediante fattura o scontrino (c.d. parlante), la norma in esame prescrive, invece, il requisito del pagamento tramite bonifico bancario o postale.
Infatti - conclude il Servizio Studi - per l’agevolazione per frigoriferi e congelatori (articolo 1, comma 353, della legge 296/2006), in tema di “spese documentate”, la Circolare n. 24/E del 27 aprile 2007 dell’Agenzia delle Entrate stabilisce che “ai fini del riconoscimento della detrazione si rende necessaria, oltre alla documentazione attestante l'acquisto dell'apparecchio - che deve essere costituita da fattura o da scontrino (cosiddetto parlante) recante i dati identificativi dell'acquirente, la classe energetica non inferiore ad A+ dell'elettrodomestico acquistato e la data di acquisto - una ulteriore documentazione da cui si possa evincere l'avvenuta sostituzione dell'elettrodomestico”.