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Bonus 20% su elettrodomestici e mobili: circolare Entrate

Bonus 20% su elettrodomestici e mobili: circolare Entrate

Detrazione legata al 36% sulle ristrutturazioni avviate dal 1° luglio 2008

Vedi Aggiornamento del 27/04/2010
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 27/04/2010
17/072009 - Con la Circolare n. 35/E del 16 luglio 2009 , l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla detrazione Irpef del 20% per l’acquisto di mobili, elettrodomestici, televisori e computer, prevista dal DL n. 5 del 10 febbraio 2009 .
 
L’Agenzia ricorda che l’articolo 2 del DL 5/2009, convertito nella Legge 33/2009 , introduce una detrazione del 20% delle spese, sostenute tra il 7 febbraio 2009 e il 31 dicembre 2009, per l’acquisto di mobili, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+ (esclusi frigoriferi, congelatori e loro combinazione), computer e televisori. Per accedere alla detrazione è necessario avviare, o aver avviato a partire dal 1° luglio 2008, lavori di ristrutturazione di singole unità immobiliari residenziali, usufruendo della detrazione del 36%. I mobili e gli elettrodomestici agevolati devono essere finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
 
Il tetto massimo della spesa agevolabile è fissato a 10.000 euro e l’importo massimo della detrazione è di 2.000 euro da ripartire in cinque quote annuali . L’importo massimo è riferito alla singola unità immobiliare oggetto di ristrutturazione, prescindendo dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa. Per l’acquisto dei beni agevolati il pagamento deve avvenire tramite bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
 
La detrazione è cumulabile con quella per la sostituzione di frigoriferi e congelatori e delle loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+, prevista dal comma 353 dell’articolo 1 della legge 296/2006 (Finanziaria 2007), come prorogata dal comma 20 dell’articolo 1 della legge 244/2007 (Finanziaria 2008). Quest’ultima detrazione è pari al 20% delle spese, documentate e sostenute entro il 31 dicembre 2010, fino ad un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio.
 
La detrazione è ancorata alla fruizione del beneficio fiscale del 36% (previsto dall’art. 1 della Legge 449/1997) relativamente, però, ai soli “interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su singole unità immobiliari residenziali iniziati a partire dal 1 luglio 2008, a fronte di spese sostenute dalla predetta data”. Ciò comporta - spiega la Circolare - che il contribuente che voglia fruire del nuovo beneficio fiscale, deve aver eseguito tutti gli adempimenti preliminari necessari alla fruizione della detrazione per le ristrutturazioni edilizie.
 
In particolare, deve aver inviato, anche prima del 1° luglio 2008 , al Centro Operativo di Pescara l’apposita comunicazione, indicando, nel riquadro riservato ai “Dati Relativi ai Lavori di Ristrutturazione”, come data di inizio lavori l’1 luglio 2008 , o una data ad essa posteriore.
Come ulteriore requisito per la fruizione della detrazione, il legislatore richiede che il contribuente, dopo l’invio della comunicazione di inizio lavori, abbia effettivamente sostenuto spese di ristrutturazioni per le quali possa beneficiare della detrazione del 36%.
 
Avendo limitato la nuova detrazione “agli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su unità immobiliari residenziali” per i quali si gode della detrazione del 36%, il legislatore ha implicitamente escluso il beneficio nei casi di ristrutturazione di parti comuni degli edifici o di manutenzione ordinaria di singole unità immobiliari o di realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali. Inoltre, visto il riferimento alla Legge 449/1997, l’agevolazione non potrà essere fruita nell’ipotesi di acquisto dell’unità abitativa residenziale dall’impresa costruttrice che abbia provveduto alla ristrutturazione dell’immobile.
 
Pertanto la detrazione è collegata ai soli interventi, effettuati esclusivamente su unità immobiliari residenziali, relativi a:
- manutenzione straordinaria , di cui alla lett. b) dell’art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457;
- restauro e di risanamento conservativo , di cui alla lett. c) dell’art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457;
- ristrutturazione edilizia , di cui alla lett. d) dell’art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457.
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