
Abruzzo: credito d’imposta del 55% per la messa in sicurezza
NORMATIVA
Abruzzo: credito d’imposta del 55% per la messa in sicurezza
Nel DL post-terremoto un piano di verifiche per la riduzione del rischio sismico di immobili e infrastrutture
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del 13/05/2009
28/04/2009 - È stato pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge per le popolazioni colpite dagli eventi sismici in Abruzzo, approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 aprile scorso a L’Aquila.
Il DL dà il via ad un piano - coordinato dal Dipartimento della Protezione civile - di verifiche speditive finalizzate alla realizzazione di interventi per la riduzione del rischio sismico di immobili, strutture e infrastrutture. Il piano riguarderà prioritariamente le aree dell’ Appennino centrale contigue a quelle interessate dagli eventi sismici del 6 aprile.
Se entro sei mesi dagli esiti delle verifiche non saranno avviati i lavori di messa in sicurezza, l’immobile sarà dichiarato inutilizzabile. Successivi provvedimenti individueranno le aree interessate, disciplineranno gli aspetti tecnici e le modalità operative e stabiliranno i criteri di priorità degli interventi.
Il piano può contare su una dote di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2009. Poi, le amministrazioni interessate dovranno mettere a disposizione le risorse necessarie agli interventi di messa in sicurezza, anche attraverso variazioni di bilancio. Nel caso di insufficienza di risorse disponibili, si attingerà alle risorse del FAS (Fondo per le Aree Sottoutilizzate 2007-2013), del Fondo strategico per il Paese e del Fondo infrastrutture .
Per la realizzazione degli interventi che si renderanno necessari a seguito delle verifiche, i privati obbligati ad effettuare tali interventi avranno diritto ad un credito d’imposta pari al 55% delle spese sostenute entro il 30 giugno 2011, fino ad un importo massimo di 48.000 euro . Il credito d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni per interventi edilizi dello stesso tipo, è utilizzabile in cinque rate di pari importo e deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi.
Per i titolari di partita IVA il credito di imposta può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell’art. 17 del Dlgs. 241/1997 (compensazione tra credito di imposta e versamenti di imposte e contributi previdenziali), non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR ( DPR 22 dicembre 1986, n. 917 ). La quota annuale del credito d’imposta non utilizzata in tutto o in parte in compensazione può essere chiesta anche a rimborso.
Per le persone fisiche non titolari di partita IVA, la rata annuale del credito di imposta andrà utilizzata in diminuzione dell’imposta netta determinata ai sensi dell’art. 11 del TUIR. Se l’ammontare di tale rata è superiore a quello dell’imposta netta, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di recuperarla l’anno successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
Le modalità di attuazione del credito d’imposta del 55% saranno fissate con un decreto che il Ministero dell’economia e delle finanze da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore dell’ultimo dei provvedimenti che individueranno le aree interessate e fisseranno aspetti tecnici, modalità operative e criteri di priorità degli interventi.