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Piano Casa, allo studio un possibile maxiemendamento

Piano Casa, allo studio un possibile maxiemendamento

La proposta di legge dell’on. Pili lega gli aumenti volumetrici al passaggio in classe energetica superiore

Vedi Aggiornamento del 13/11/2009
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 13/11/2009
15/06/2009 - Riqualificare l’Italia con case e quartieri di qualità. È l’obiettivo della proposta di legge presentata alla Camera dall’onorevole Mauro Pili, componente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici, recante interventi strategici e urgenti per il rilancio dell’economia attraverso un piano di ammodernamento del patrimonio edilizio.
 
Obiettivi : Il ddl, firmato da ottantasei deputati, soddisfa le richieste dell’Ance, Associazione nazionale costruttori edili, perché raccoglie la proposta di legare le premialità volumetriche del Piano Casa al risparmio energetico degli edifici attraverso misure fiscali incentivanti. L’intento è quello di raggiungere livelli di tutela ambientale omogenei in Italia, riportando gli sgravi fiscali per l’efficienza energetica sotto la competenza statale. Evitando il “federalismo edilizio” creato dai ddl regionali in fase di approvazione, con misure differenziate e a macchia di leopardo. Dal momento che l’edilizia è il settore con il maggior impatto ambientale e che in Europa l’Italia si colloca al primo posto per consumi energetici e al penultimo per l’utilizzo di materiali isolanti, la proposta di legge sostiene la certificazione energetica degli edifici, introdotta dalla Direttiva Europea 2002/91/CE e non correttamente attuata. Il 95% delle abitazioni sono in classe G e spendono in media 2.300 euro all'anno per 150 metri quadri, mentre passando in classe A ne spenderebbero 200. Le emissioni di CO2 passerebbero da 35 Kg/metro quadrato all'anno a 5,8 kg. Con il nuovo piano potrebbero inoltre essere movimentati 128 miliardi e creati 750 mila posti di lavoro. Ricoprirà un ruolo decisivo la demolizione degli ecomostri, con rassegnazione volumetria incrementata in nuova zona compatibile.
 
Panorama legislativo : La proposta di legge potrebbe diventare un maxiemendamento al decreto legge allo studio del Governo, sul quale non è ancora possibile il pieno accordo con le Regioni. Il rapporto con gli Enti Locali secondo Pili potrebbe essere risolto considerando la responsabilità legislativa dello Stato in materia ambientale, comunitaria e fiscale, lasciando i singoli accordi a una fase successiva. Attualmente il ddl è stato presentato alla Camera ed è in attesa di assegnazione alle Commissioni competenti.
 
Struttura normativa : Il ddl si compone di 14 articoli. L’ articolo 1 elenca le finalità del progetto, come interventi di edificazione di nuove aree attraverso incrementi di diritti edificatori esistenti fino ad un massimo del 35%, programmi integrati di intervento, di cui all’articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, recupero della volumetria di edifici, del turismo con incrementi di cubatura fino ad un massimo del 35% e aumento dei diritti edificatori a destinazione ricettiva fino al35%.
 
L’ articolo 2 condiziona gli ampliamenti all’incremento delle prestazioni energetiche. Con l’ articolo 3 sono regolate invece le competenze delle Regioni, che possono prevedere ulteriori ambiti di esclusione della norma, così come altre fattispecie di riqualificazione del patrimonio immobiliare. Completa il panorama l’ articolo 4 , che attribuisce ai Comuni ai quali è data la possibilità di redigere un documento di prescrizioni attraverso il quale coniugare gli interventi con gli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti.
 
Secondo l’ articolo 5 l’ammissibilità della proposta di intervento è subordinata al passaggio a classe energetica superiore dell’edificio interessato, qualora esso già non sia classificato in una delle prime tre. Per un aumento del 20% di abitazioni mono e bifamiliari è richiesta la classe C.
 
La rigenerazione urbana, presente nell’ articolo 6 , prevede la sostituzione edilizia di immobili obsoleti o in stato di gravi condizioni di degrado e abbandono, accompagnata a miglioramento dell'efficienza energetica, compatibilità ambientale e gradevolezza estetica. I premi di cubatura sono ammissibili solamente se viene certificata almeno la classe energetica C. Le Regioni, laddove si possa certificare che il nuovo immobile appartiene alla classe energetica A, potranno disporre ulteriori forme di agevolazioni fiscali.

Coinvolte le strutture alberghiere grazie all’ articolo 7 , con interventi di rivitalizzazione urbana, potenziamento e riorganizzazione della capacità ricettiva non incluse nell’accordo Stato - Regioni. Dal momento che il potenziamento dell’offerta turistica non può prescindere da obiettivi di qualità, è reso possibile l’incremento del diritto edificatorio detenuto fino ad un massimo del 35% Il rispetto della normativa ambientale e paesaggistica vigente è garantito con esplicito rinvio al Codice dei beni culturali e del paesaggio
 
L’ articolo 8 suddivide gli incrementi di edificabilità in base all’efficienza energetica. Saranno quindi possibili ampliamenti del 20% della volumetria su edifici per i quali può essere certificata l’appartenenza alla classe energetica C, del 30% per gli immobili della categoria B, del 35% per gli edifici di classe A.
 
L’ articolo 9 individua i soggetti beneficiari degli interventi di sostituzione edilizia: proprietari degli edifici pubblici e privati. I lavori devono iniziare entro 12 mesi dall’entrata in vigore delle leggi regionali e terminare non oltre i 36 mesi.
 
Secondo l’ articolo 10 il Comune può promuovere partenariati per la ricerca di soluzioni virtuose inerenti a funzionalità, incremento delle dotazioni di quartiere, compatibilità ambientale, comfort, sicurezza, qualità estetica e housing sociale.
 
In base all’ articolo 11 gli interventi possono essere realizzati con Dia, permesso di costruire o autorizzazione paesaggistica se gli ampliamenti riguardano immobili sotto tutela. L’ articolo 12 fissa al 55% le detrazioni per le spese documentate e sostenute dopo l’entrata in vigore della legge. La copertura finanziaria per gli anni 2009, 2010 e 2011, individuata dall’ articolo 13 , è ottenuta riducendo il fondo previsto dall’articolo 6 del DL 112/2008. Previsti anche dall’articolo 14 poteri sostitutivi del Governo, che intervengono in caso di ritardi nell’approvazione delle leggi regionali.
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