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Prestazione energetica edifici: in vigore il Dpr 59/2009

Prestazione energetica edifici: in vigore il Dpr 59/2009

Dal 1° luglio attestato di qualificazione per tutti gli immobili. Infrazione UE sulle compravendite senza certificato

Vedi Aggiornamento del 10/09/2009
di Rossella Calabrese
Vedi Aggiornamento del 10/09/2009
25/06/2009 - È in vigore da oggi il Dpr n. 59 del 2 aprile 2009 recante il Regolamento che definisce le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici, emanato in attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192/2005.
 
Le nuove norme si applicano all’edilizia pubblica e privata e alle ristrutturazioni di edifici esistenti e adottano - per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici - le norme tecniche nazionali della serie UNI/TS 11300.

Leggi tutti i contenuti del Dpr n. 59 del 2 aprile 2009.
 
Il Dpr 59/2009 è uno dei tre decreti attuativi dei Dlgs 192/2005 e 311/2006, che recepiscono la direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia; manca ancora, quindi, il DPR in attuazione della lettera c) dell’articolo 4 comma 1, del Dlgs. 192/2005 che fisserà i criteri di accreditamento degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica e il Decreto interministeriale (Sviluppo-Ambiente-Infrastrutture), in attuazione dell’articolo 6, comma 9 e dell’articolo 5, comma 1 del Dlgs. 192/2005. che definirà le procedure applicative della certificazione energetica degli edifici e conterrà le Linee guida nazionali.
 
 
GLI OBBLIGHI DAL 1° LUGLIO 2009
Il 1° luglio 2009 entrerà in vigore l’obbligo di redigere l’attestato di certificazione energetica per le singole unità immobiliari, anche sotto i 1000 mq, vendute o affittate (sia esistenti che di nuova costruzione), come previsto dall'art. 6 comma 1-bis del Dlgs 192/2005. Tuttavia, fino all’entrata in vigore delle Linee Guida nazionali, l’attestato di certificazione energetica è sostituito dall’attestato di qualificazione energetica, redatto dal direttore dei lavori e presentato al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori.
 
Il Dlgs 192/2005 e 311/2006, e le relative disposizioni attuative, si applicano solo alle Regioni e Province autonome che non abbiano ancora adottato propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE. Sono ancora sprovviste di proprie leggi le Regioni Veneto, Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise, Sardegna e Sicilia. Quelle che invece hanno già emanato proprie leggi devono attuare un graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti con le norme statali (leggi tutto).

  
LA PROCEDURA DI INFRAZIONE UE
L’Italia è stata messa in mora dalla Commissione europea per aver abolito - con l’art. 35 della legge 133/2008 - l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita degli immobili, obbligo previsto dai commi 3 e 4 dell’articolo 6 del Dlgs 192/2005. È quindi venuto meno l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita, ma non l’obbligo di redigerlo, previsto dall’art. 6 del Dlgs 192/2005. L’Italia avrà due mesi di tempo per fornire una risposta alla Commissione (leggi tutto).
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