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Studi di settore, accertamenti invalidi senza contraddittorio

Studi di settore, accertamenti invalidi senza contraddittorio

Necessario il confronto tra contribuente e Amministrazione per la trasparenza

Vedi Aggiornamento del 12/07/2012
di Paola Mammarella
Vedi Aggiornamento del 12/07/2012

21/04/2010 - Poca trasparenza, ritardo nelle pubblicazioni e velocità nel cambiamento dei mercati. Sono le critiche mosse agli studi di settore, che cercano di adeguarsi per riflettere al meglio la situazione delle imprese italiane, caratterizzate da piccole e medie realtà in movimento.

La necessità di rinnovamento, manifestata con la crisi, che ha reso inattendibili i risultati derivanti dall’applicazione dei vecchi studi al mutato contesto economico, deve tenere in considerazione una maggiore comunicazione con l’amministrazione, che non ha mai reso nota la formula da cui derivano i risultati da sottoporre ad accertamento.

Assume quindi importanza essenziale il contraddittorio come parte fondamentale del processo di accertamento basato sul dialogo tra le parti. Esigenza condivisa dall’Agenzia delle Entrate, che con la circolare 19E/2010 del 14 aprile scorso ha ripreso recenti pronunce della Corte di Cassazione sul tema dell’accertamento.

L’accertamento, derivante dalla verifica dello scostamento tra ricavi dichiarati e stimati, assume carattere di legittimità solo dopo l’avvio del dialogo tra l’Amministrazione e il contribuente. Secondo la Cassazione, infatti, le correzioni dei dati devono avvenire in contraddittorio. In questo modo è possibile esaminare la realtà economica specifica dell’impresa in esame.

Il mancato avvio del contraddittorio provoca un vizio agli avvisi di accertamento, implicando quindi l’abbandono del contenzioso da parte dell’Agenzia delle Entrate.  

Nel caso in cui non vengano indicate le ragioni per cui non sono state presi in considerazione gli elementi presentati dal contribuente per l’inapplicabilità dello studio di settore, la motivazione dell’atto di accertamento non è invalidata a patto che le ragioni vengano espresse durante il contraddittorio e messe a verbale.

La mancata risposta del contribuente dà invece al giudice la possibilità di motivare l’accertamento solo sulla base dei parametri contenuti nello studio.

L’onere della prova spetta all’Amministrazione finanziaria, che deve dimostrare l’applicabilità dello studio al caso concreto oggetto dell’accertamento. Il contribuente può invece dimostrare le sue giustificazioni con tutti gli elementi utili alla difesa.

Tra gli altri elementi di novità ricordiamo anche legame col territorio e federalismo, applicato in via sperimentale allo studio sull’edilizia. I gruppi omogenei di riferimento, solitamente costituiti sulla base di tutte le imprese italiane, sono aumentati in considerazione delle differenze nella produttività delle regioni (Leggi Tutto).

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