
Antisismica, eccesso di competenza in Friuli
NORMATIVA
Antisismica, eccesso di competenza in Friuli
Corte Costituzionale: deroghe alle NTC e classificazione del territorio rientrano nelle competenze statali
Vedi Aggiornamento
del 28/09/2011
30/07/2010 - Le deroghe alla normativa antisismica non rientrano nelle competenze regionali. Lo ha affermato la CorteCostituzionale, che con la sentenza 254/2010 ha dichiarato parzialmente illegittima la Legge Regionale 16/2009 del Friuli Venezia Giulia per le costruzioni in zona sismica e la tutela del territorio.
L’articolo 9 della legge regionale stabilisce che in presenza di esigenze di tutela dei centri storici, la Giunta, su iniziativa della struttura regionale competente, può concedere deroghe norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche.
Secondo il Testo Unico dell’Edilizia, Dpr 380/2001, la possibilità di concedere deroghe alle norme tecniche spetta unicamente al Ministero per le Infrastrutture e Trasporti previa istruttoria e parere positivo del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Viene così garantita una disciplina unitaria per la tutela della pubblica incolumità, assicurando contemporaneamente, per ragioni di sussidiarietà e di adeguatezza, una normativa unica, valida per tutto il territorio nazionale e in grado di fornire un monitoraggio aggiornato sulla sua attuazione.
Nell’articolo 15 della legge regionale è affidato ai comuni il potere di classificare il territorio in ambiti caratterizzati da un diverso grado di pericolosità sotto il profilo geologico, idraulico e valanghivo, ai fini della previsione e della prevenzione dei rischi.
La Corte ha spiegato che trattandosi di una disposizione che ha ad oggetto la descrizione dello stato della stabilità del suolo e dell’equilibrio idrogeologico di taluni territori essa rientra nella materia esclusiva statale della tutela dell’ambiente e non tra le competenze regionali.
Secondo il Decreto Legislativo 152/2006, infine, l’individuazione degli ambiti spetta alla pianificazione di bacino, che oltre ad essere vincolante per le amministrazioni prevale sui piani territoriali e programmi regionali.
L’articolo 9 della legge regionale stabilisce che in presenza di esigenze di tutela dei centri storici, la Giunta, su iniziativa della struttura regionale competente, può concedere deroghe norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche.
Secondo il Testo Unico dell’Edilizia, Dpr 380/2001, la possibilità di concedere deroghe alle norme tecniche spetta unicamente al Ministero per le Infrastrutture e Trasporti previa istruttoria e parere positivo del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Viene così garantita una disciplina unitaria per la tutela della pubblica incolumità, assicurando contemporaneamente, per ragioni di sussidiarietà e di adeguatezza, una normativa unica, valida per tutto il territorio nazionale e in grado di fornire un monitoraggio aggiornato sulla sua attuazione.
Nell’articolo 15 della legge regionale è affidato ai comuni il potere di classificare il territorio in ambiti caratterizzati da un diverso grado di pericolosità sotto il profilo geologico, idraulico e valanghivo, ai fini della previsione e della prevenzione dei rischi.
La Corte ha spiegato che trattandosi di una disposizione che ha ad oggetto la descrizione dello stato della stabilità del suolo e dell’equilibrio idrogeologico di taluni territori essa rientra nella materia esclusiva statale della tutela dell’ambiente e non tra le competenze regionali.
Secondo il Decreto Legislativo 152/2006, infine, l’individuazione degli ambiti spetta alla pianificazione di bacino, che oltre ad essere vincolante per le amministrazioni prevale sui piani territoriali e programmi regionali.